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Articolo 304 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cospirazione politica mediante accordo

Dispositivo dell'art. 304 Codice Penale

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni(1).

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].

Note

(1) Il delitto in esame costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente. Si tratta dunque di un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma evanescente di pericolo per le istituzioni. Si ricordi però che il presente reato si differenzia dalla cospirazione mediante associazione (305) perché è caratterizzato dal mero accordo, e non dalla presenza permanente di un organizzazione associativa.

Ratio Legis

La ragione della anticipazione della soglia di punibilità si riscontra nell'esigenza di evitare il pericolo che siano commessi reati contro la personalità dello Stato.

Spiegazione dell'art. 304 Codice Penale

Nella normalità dei casi il mero accordo al fine di commettere un reato non costituisce reato (v. art. 115), a meno che esso non venga effettivamente commesso, nel qual caso anche il mero accordo può essere perseguibile a titolo di concorso morale (v. art. 110) nei confronti di chi non abbia partecipato al reato, qualora si possa desumere un rafforzamento dei propositi criminosi degli autori materiali.

Data l'importanza dei beni giuridici tutelati dalle norme concernenti i delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241 e ss., 276 e ss.), il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche chi si accordi per commettere i relativi delitti.

Per chi promuova l'accordo la pena prevista subisce un aumento.

A contemperamento dell'elusione del principio di necessaria offensività del fatto tipico (dato che difetta la commissione di un reato), l'ultimo comma prevede che la pena da applicare ai partecipanti all'accordo sia sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto oggetto di accordo.

Il reato in esame si perfeziona nel momento in cui i congiurati concordano, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività indispensabile per conseguire il risultato, senza che tuttavia sia necessario approntare un'effettiva organizzazione di uomini e mezzi.

Massime relative all'art. 304 Codice Penale

Cass. pen. n. 16714/2014

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).

Cass. pen. n. 17662/2002

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).

Cass. pen. n. 4906/1989

Il delitto previsto dall'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) si distingue da quella prevista dall'art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) non solo per il numero minimo delle persone associatesi (che in quest'ultima fattispecie possono essere anche solo due), ma soprattutto perché secondo l'art. 304 c.p. è sufficiente il semplice accordo, la sola pattuizione, senza la necessità che si addivenga (come invece è necessario per la cospirazione politica mediante associazione prevista dall'art. 305 c.p.) al quid pluris costituito dall'organizzazione ossia dall'insieme di uomini o di mezzi fra loro coordinati e per conseguire attraverso un minimum di ordine, una maggiore efficienza, sì da creare una struttura in grado di operare.

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