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Articolo 57 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Dispositivo dell'art. 57 Codice Penale

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile(1), il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati(2) [528, 565, 596bis, 683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa(3), se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [36].

Note

(1) La norma individua un'autonoma figura di reato omissivo improprio relativo alla figura di direttore o vicedirettore di un'azienda giornalistica, in quanto si tratta di soggetti che ricoprono un ruolo apicale, assimilabile a una posizione di garanzia ex art. 40 del c.p., comma 2. Si ricordi, poi, che secondo un certo orientamento, tra questi soggetti rientrerebbe anche il cd direttore di fatto, ovvero colui che svolga di fatto le funzioni di direttore.
(2) A tale proposito è necessario porre un distinguo ovvero dividere i casi in cui vi sia stato dolo da quelli in cui si sia verificata una colpa. Se, infatti, il direttore/vicedirettore si mostra dolosamente inadempiente rispetto all'obbligo di garanzia cui è sottoposto, risponde a titolo di concorso ex art. 110 del c.p. nello specifico reato commesso, mentre se, invece, agisce colposamente, risponderà a norma dell'articolo in esame. E' opportuno specificare che la colpa non è qui genericamente ravvisabile nelle generiche forme della negligenza o imperizia, ma è espressamente individuata dalla legge nell'inosservanza della regola di controllo sul contenuto della pubblicazione, al fine di impedire la perpetrazione di reati a mezzo stampa.
La norma in commento quindi riferisce un'ipotesi di reato colposo, almeno secondo quanto affermato dalla dottrina maggioritaria. Secondo alcuni, infatti, il riferimento «a titolo di colpa» non dovrebbe intendersi come individuazione della colpa quale effettivo criterio di imputazione, in quanto l'espressione sarebbe da ricondursi solo alla circostanza che il reato va considerato colposo agli effetti giuridici (es.: abitualità, professionalità, amnistia).
(3) La norma ha assunto l'attuale configurazione successivamente all'intervento riformatore operato con l. 4 marzo 1953, n. 127 (art.1).

Ratio Legis

La norma trova la propria ratio nella volontà del legislatore di riconoscere al direttore/vicedirettore di un'azienda giornalistica una peculiare posizione di garanzia relativamente a quanto pubblicato dalla stessa, quale limite al principio di libertà di stampa.

Spiegazione dell'art. 57 Codice Penale

Originariamente classificabile come esempio tipico di responsabilità oggettiva, la commissione di reati a mezzo stampa ha subito una profonda rivisitazione al fine di renderla compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 della Costituzione.

Dallo stesso tenore letterale della norma si evince infatti che trattasi non più di un caso di responsabilità oggettiva in cui si puniva il direttore della testata solamente in base alla sua qualifica, bensì di una fattispecie in cui egli viene punito a titolo di colpa, per via di una generica omissione di controllo sugli autori dei singoli articoli.
Tale controllo si esplica nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione, dati dalla sua posizione di preminenza.

La clausola di sussidiarietà (“salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso”) chiarisce che il direttore o il vice-direttore non deve nel modo più assoluto essere a conoscenza dell'illecito commesso dall'autore, pena la configurabilità del concorso di persone ex art. 110.

Tale norma rappresenta una figura autonoma di reato, e ciò si intuisce dal fatto che essa non prevede la punibilità a titolo di colpa quando espressamente prevista dai singoli reati a titolo di colpa, come invece avviene solitamente nelle norme di parte generale (art. 42 comma 2). Ad esempio, nel reato di diffamazione, classico esempio di delitto commesso a mezzo stampa, non è prevista una condotta colposa, cionondimeno il direttore, ai sensi dell'articolo in esame, ne risponderà a titolo di colpa con la pena prevista per la diffamazione, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Per quanto riguarda la stampa online, la giurisprudenza ha chiarito che per essa va applicata la medesima disciplina, dato che la punibilità è connessa alla professionalità del mestiere e non alla modalità di diffusione degli scritti.

Massime relative all'art. 57 Codice Penale

Cass. pen. n. 47774/2022

In tema di diffamazione a mezzo trasmissioni televisive, il concessionario (pubblico o privato) risponde, ai sensi dell'art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, per l'omesso controllo e vigilanza sul contenuto dei programmi, salvo che abbia conferito delega espressa, univoca e certa a persona tecnicamente idonea e dotata dei poteri decisionali e tecnici per svolgere le funzioni di controllo e di vigilanza, fermo restando l'obbligo di controllare e vigilare il corretto esercizio di tale delega.

Cass. pen. n. 319/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato.

Cass. pen. n. 13069/2021

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la mera presentazione delle dimissioni dall'incarico da parte del direttore responsabile non è di per sé causa di esonero da responsabilità per l'omesso controllo della pubblicazione ai sensi dell'art 57 cod. pen., rimanendo egli investito della posizione di garanzia fino al momento in cui non si sia esaurita la procedura di aggiornamento della registrazione prevista dall'art. 6, legge 20 gennaio 1948, n. 47.

Cass. pen. n. 7220/2021

In tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell'amministratore alla attività diffamatoria. (Fattispecie in cui il titolare di un sito internet aveva condiviso la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un agente di polizia, collaborando alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione, partecipando al collettivo politico che ne aveva elaborato l'idea e rivendicandone in dibattimento il contenuto).

Cass. pen. n. 71/2020

In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste la responsabilità a titolo di colpa ex art. 57 cod. pen. del direttore responsabile di un periodico per non aver svolto i dovuti controlli al fine di evitare che venisse dolosamente lesa la reputazione di un terzo, attraverso la pubblicazione della fotografia di questi correlata alla notizia non veritiera della condanna per associazione di tipo mafioso. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice distrettuale di non rinnovare l'escussione dei caporedattori in quanto la prova dichiarativa non avrebbe comportato in ogni caso l'esenzione da responsabilità penale del direttore, stante la sua posizione di garanzia in ordine alla portata diffamatoria dell'articolo).

Cass. pen. n. 44117/2019

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento.

Cass. pen. n. 22850/2019

Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 8418 del 1992, Rv. 191929-01).

Cass. pen. n. 6112/2018

In tema di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all'interno della rivista, in quanto il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l'attenzione del lettore 'di passaggio' che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell'articolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato il carattere diffamatorio del titolo di copertina di un noto periodico, che evocava il diretto coinvolgimento della persona offesa in un procedimento penale per corruzione riguardante, invece, un suo collaboratore).

Cass. pen. n. 12548/2018

Il direttore responsabile di un giornale risponde del reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., in relazione al titolo di tenore diffamatorio che accompagni l'articolo pubblicato, soltanto laddove sia provato che egli abbia formato o contribuito a formare detto titolo o abbia consapevolmente aderito ai contenuti dello scritto prima della pubblicazione. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO ROMA, 08/11/2016)

Cass. pen. n. 1275/2018

In tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 13, legge n.48 del 1947, nonché quella di cui all'art. 57, cod. pen., per il direttore della stessa).

Cass. pen. n. 16751/2018

In tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) . (In motivazione, la Corte ha precisato che il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria).

Cass. pen. n. 27823/2017

Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la riferibilità all'imputato della condotta di omesso controllo sulla base di un mero "Documento di reciproco impegno", a firma del direttore generale della RAI, contenente generici richiami ad obblighi di vigilanza e rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obbligi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 del 2001).

Cass. pen. n. 8485/2017

L'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo.

Cass. pen. n. 42309/2016

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'art. 57 cod. pen. prevede un reato colposo proprio del direttore responsabile; pertanto, a tale titolo, non è configurabile la responsabilità del soggetto che "di fatto" eserciti il controllo sul contenuto del giornale, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza anche all'effettiva organizzazione interna dell'azienda giornalistica in virtù della quale siano conferite ad altri soggetti funzioni di coordinamento e di controllo.

Cass. pen. n. 38735/2014

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la remissione della querela proposta nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., non estende i suoi effetti nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione, in quanto l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato.

Cass. pen. n. 44126/2011

Il direttore di un periodico on-line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p., sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postate" direttamente dall'utenza.

Cass. pen. n. 13198/2010

n tema di diffamazione con il mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge n. 47 del 1948 - che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato - in quanto a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento.

Cass. pen. n. 48119/2009

La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l'omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia.

Cass. pen. n. 9297/2009

L'istituto della riparazione pecuniaria previsto dall'art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 è applicabile al direttore del giornale responsabile del delitto di omesso controllo nel caso in cui non sia stato individuato l'autore dell'articolo diffamatorio.

Cass. pen. n. 43084/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiari responsabile di diffamazione il direttore di un mensile a tiratura limitata ed esclusivamente locale, in ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato, in quanto, in assenza di diversa allegazione, esso deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, investito anche della funzione di direttore responsabile del mensile.

Cass. pen. n. 23039/2008

L'art. 57 c.p., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena «stabilita » per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all'autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti ).

Cass. pen. n. 15323/2008

L'immunità assicurata dall'art. 68, comma primo, Cost. ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovarsi il compartecipe privo della medesima guarentigia

Cass. pen. n. 10037/2008

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 c.p. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione).

Cass. pen. n. 31491/2007

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa periodica, le difficoltà organizzative non esentano il direttore responsabile dagli obblighi di controllo preventivo che gli incombono per legge. (Nella fattispecie la Corte ha negato che costituisse giustificazione dell'omesso controllo circa la stampa di un articolo giudicato diffamatorio il fatto che il pezzo, per problemi organizzativi, era stato direttamente inviato alla redazione locale per la pubblicazione).

Cass. pen. n. 22673/2005

In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 c.p.p. — che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione — ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 c.p., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione.

Cass. pen. n. 15643/2005

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano.

Cass. pen. n. 46786/2004

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all'organizzazione interna dell'azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma degli artt. 57 c.p. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo.

Cass. pen. n. 36283/2004

Il diritto di impugnazione della parte civile è limitato alle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.) e non si estende alla diversa ed autonoma fattispecie delittuosa di cui all'art. 57 c.p., che è reato colposo proprio del direttore responsabile.

Cass. pen. n. 36078/2004

La remissione della querela proposta nei confronti dell'intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., stante l'autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all'effetto estensivo di cui all'art. 155, comma secondo, c.p., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato.

Cass. pen. n. 46226/2004

Integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 57 c.p. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di una lettera, apparentemente firmata da un comune cittadino, dal contenuto denigratorio nei confronti di amministratori comunali, accusati di una serie di illeciti di rilievo penale, omettendo di controllare se sia stata fatta una verifica non solo sulla fondatezza delle affermazioni in essa contenuta, ma sulla stessa esistenza del mittente e sulla riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico. (Nella specie, la missiva pubblicata era stata disconosciuta dall'apparente mittente).

Cass. pen. n. 32364/2002

Integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 57 c.p. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di un articolo contenente notizie raccolte dal giornalista, secondo una procedura metodologicamente scorretta, sotto il profilo della affidabilità della fonte e dei necessari riscontri storici e, quindi, senza esplicare alcun controllo sulla verità sostanziale di quanto narrato

Cass. pen. n. 8692/2002

La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione anche agli effetti penali nei confronti del direttore responsabile, nel caso in cui questi sia imputato di diffamazione a mezzo stampa non a titolo di concorso in tale delitto, ma ai sensi dell'art. 57 c.p., per mancato esercizio del necessario controllo sul contenuto del periodico da lui diretto.

Cass. pen. n. 4462/2002

La disposizione dell'art. 577 c.p.p. - che attribuisce alla persona offesa costituita parte civile il potere di impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione - ha portata generale con la conseguenza che il gravame è proponibile non solo contro il giornalista ma anche contro il direttore responsabile del giornale che sia stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa.

Cass. pen. n. 34543/2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico.

Cass. pen. n. 11958/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore dimissionario del periodico può ritenersi esonerato dalla responsabilità penale derivante dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio solo quando alle dimissioni si accompagni l'effettiva cessazione delle funzioni inerenti all'incarico ricoperto. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dimissioni del direttore non fossero di per sè idonee ad affermare o ad escludere la sua responsabilità penale, ma che occorresse accertare, da parte dei giudici di merito, la violazione concreta del dovere di controllo sulla pubblicazione e quindi verificare se, indipendentemente dalle dimissioni, il direttore avesse o meno continuato di fatto ad esercitare le sue mansioni in seno al giornale).

Cass. pen. n. 11881/2000

Il direttore responsabile di un periodico contenente annunci di soggetti privati è tenuto, nell'espletamento dei suoi compiti di controllo, a verificare la certezza della notizia e, quindi, ad impartire disposizioni affinché sia accertata l'identità dei richiedenti l'annuncio, assicurandosi che le dette disposizioni siano eseguite. Ne consegue che, in assenza di detti adempimenti, egli è tenuto a rispondere della pubblicazione di annunci che, in quanto falsi, cagionino l'offesa del bene penalmente tutelato ex art. 57 c.p.

Cass. pen. n. 1062/2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché l'autonomo reato colposo attribuito al direttore del giornale, ai sensi dell'art. 57 c.p., postula necessariamente l'accertamento della commissione del reato ex art. 595 comma terzo stesso codice, da parte dell'autore dell'articolo, l'annullamento con rinvio — in sede di legittimità — della sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo, coinvolge la posizione del primo imputato, che dovrà, anche essa, essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice di merito.

Cass. pen. n. 8118/1999

L'evento del reato di cui all'art. 57 c.p., giusto l'art. 40 cpv. c.p., è quello che, cagionato dall'autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito. Pertanto, in caso di assoluzione dell'imputato di diffamazione, autore di un articolo, perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell'omesso controllo del suo tenore, non può ritenersi sussistente, ancorché ai soli effetti civili, la sua condotta omissiva qualificata circa i titoli, e gli elementi iconografici di contorno per se stessi, per i quali non è stata formulata autonoma imputazione a carico dei diretti responsabili, diversi dall'autore dell'articolo. (Nella fattispecie accanto all'articolo era stata pubblicata una «mappa, clan per clan, nome per nome», non oggetto di imputazione).

Cass. pen. n. 7741/1999

Per stabilire la procedibilità del reato di cui all'art. 57 c.p. per il caso di omissione da parte fatto del direttore responsabile del necessario controllo si deve tener conto del reale volere del querelante; solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori dell'ipotesi di concorso con l'autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art. 57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la procedibilità riguardando la querela sia gli autori dell'articolo che il direttore del quotidiano non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ma anche per ogni altro reato ravvisabile).

Cass. pen. n. 11578/1997

Ai fini della responsabilità per colpa prevista dall'art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile o del vice-direttore responsabile di un periodico per i reati commessi attraverso di esso, la figura del redattore responsabile, non prevista dall'ordinamento della professione giornalistica, non è assimilabile a quella del direttore. Ne consegue che il redattore responsabile di un periodico risponde del reato commesso per mezzo di esso a titolo di dolo, allorché risulti accertata la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione.

Cass. pen. n. 10496/1997

Nella valutazione sulla responsabilità del direttore di un periodico ai sensi dell'art. 57 c.p., l'esigenza, cui tale disposizione si ispira, di evitare che con il mezzo della stampa vengano commessi reati, deve essere contemperata con il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore medesimo, nonché con i principi posti dagli artt. 42 e 43 c.p., secondo i quali nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà; pertanto, ad escludere la responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di un periodico nel tempo in cui egli gode delle ferie spettantigli è sufficiente, senza che sia necessario il ricorso alla procedura prevista per i mutamenti radicali nell'organico del giornale dagli artt. 5 e 6 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, la preventiva individuazione ed indicazione nello stesso periodico della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita, sia pur in via provvisoria, la struttura della compagine del giornale e sia così assicurato il controllo sulla pubblicazione, con la possibilità di individuare la persona che risponda dell'eventuale omissione. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie concernente il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, ha annullato la sentenza di merito che, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato, non aveva accertato chi avesse ufficialmente sostituito il direttore responsabile nel periodo in cui questi si trovava in ferie, limitandosi a prendere atto che l'assenza non era dovuta ad un motivo di forza maggiore).

Cass. pen. n. 9880/1996

Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica - non è richiesto che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).

Cass. pen. n. 6338/1994

L'art. 57 c.p., che configura un'ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dall'omissione dell'attività di controllo, contemplata come causa di un evento non voluto, ed addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa, richiede che la colpa del direttore medesimo tragga origine dall'inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati.

Cass. pen. n. 5151/1992

In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il fatto che la notizia incriminata sia stata attinta da un'agenzia di stampa presieduta da un direttore responsabile non limita o esclude il dovere di controllo del responsabile del periodico che l'ha ripresa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, direttore responsabile di quotidiano, aveva dedotto che la notizia pubblicata era stata attinta da una agenzia giornalistica e il direttore di quest'ultima doveva rispondere per legge di quanto, proveniente dalla sua agenzia, era stato pubblicato sul giornale, poiché la responsabilità del direttore dell'agenzia escludeva la punibilità del fatto ulteriore commesso dal direttore del quotidiano).

Cass. pen. n. 7229/1991

Il direttore di un giornale che si assenta per ferie, e che sa di non poter esercitare, nel corrispondente periodo, le proprie funzioni, è tenuto tuttavia a richiedere la propria sostituzione e ad impedire che, in mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza di una sua presenza, ma senza che, in effetti, venga esercitato alcun controllo. Ove il proprietario rifiuti, il direttore non può consentire che il suo nome continui ad apparire ancora come responsabile allorché in realtà si trovi, a causa delle ferie, nella concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni e in concreto non le eserciti. Pertanto, il godimento delle ferie senza predisporre o sollecitare alcuno dei meccanismi previsti perché sia assicurato il costante controllo della pubblicazione e consentendo che lo stesso continui ad apparire garantito dalla sua presenza costituisce di per sé una condotta colposa da cui deriva la responsabilità prevista dall'art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica).

Cass. pen. n. 11494/1990

In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 c.p., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all'art. 57 c.p. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore.

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