Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11578 del 15 dicembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della responsabilità per colpa prevista dall'art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile o del vice-direttore responsabile di un periodico per i reati commessi attraverso di esso, la figura del redattore responsabile, non prevista dall'ordinamento della professione giornalistica, non è assimilabile a quella del direttore. Ne consegue che il redattore responsabile di un periodico risponde del reato commesso per mezzo di esso a titolo di dolo, allorché risulti accertata la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione.

(massima n. 2)

L'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo, c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, in un periodico di ispirazione anarchica, di tre articoli dedicati alla descrizione di altrettanti attentati a impianti di pubblica utilità, nonché a stabilimenti industriali, e connotati da una forte esaltazione dei fatti, capace di far sorgere il pericolo di ulteriori reati e di turbare l'ordine pubblico).

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