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Dispositivo dell'art. 528 Codice Penale

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti (2) oscenidi qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (3) e con la multanon inferiore a centotre euro (4).
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente (5).
Tale pena si applica inoltre a chi (3):
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo (6);
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, (7) ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2), la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità (8) (9).

Note

(3) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg. l. n. 689/1981.

(4) Importo incrementato ex art. 113, l. n. 689/1981.

(5) Con particolare riguardo all'attività di commercio, distribuzione, esposizione al pubblico svolta da titolari ed addetti alla rivendita di giornali e di riviste va sottolineato che la l. n. 355 del 17-7-1975 prevede per essi una specifica causa di esclusione della punibilità [v. nota introduttiva agli artt. 50-55]. In particolare si dispone che i soggetti sopra indicati non rispondano per il solo fatto di detenere, rivendere o esporre, nel normale esercizio delle loro attività, pubblicazioni ricevute da editori e distributori a ciò autorizzati dalle leggi vigenti. (Tale esonero da responsabilità è esteso anche ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche). L'esclusione della punibilità tuttavia non opera se le pubblicazioni oscene siano esposte in maniera tale da essere immediatamente percepibili dal pubblico, quanto meno nelle loro parti palesemente oscene, ovvero se siano vendute a minori di anni 16.

(6) Sono ricomprese negli spettacoli cinematografici anche le azioni eseguite pubblicamente e destinate alla riproduzione cinematografica.

(7) Trattasi di circostanza aggravante speciale [v. Libro I, Titolo III, Capo II].

(8) Sul divieto cfr. art. 112, r.d. 18-6-1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); art. 11, d.P.R. 29-3-1973, n. 156 (T.U. in materia postale bancoposta e telecomunicazioni); artt. 1 e 2, l. 12-12-1960, n. 1591 (Affissione ed esposizione manifesti, immagini ed oggetti contrari al pudore).

(9) Per le trasmissioni radiotelevisive che abbiano carattere di oscenità, cfr. art. 30, l. 6-8-1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).


Ratio Legis

Si pone il problema di stabilire quando un'opera cinematografica concreti il reato in esame. Secondo la giurisprudenza, il valore artistico dell'opera va riferito al suo complesso. Pertanto l'osceno non si pone necessariamente in conflitto con l'arte, a condizione che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il messaggio che l'autore propone ed i mezzi di cui si è valso. In ogni caso, la rappresentazione di pellicole cinematografiche a contenuto intrinsecamente osceno, in speciali sale a ciò destinate (cosiddette a luci rosse) non concretizza il reato di cui all'art. 528. Infatti la società attuale, parallelamente alla evoluzione dei concetti di pudore e di osceno, riconosce che specifiche manifestazioni in particolari circostanze (luoghi aperti al pubblico, e non pubblici, sicuramente identificabili, nei quali possa essere impedito l'accesso a taluni soggetti) possano essere realizzate senza provocare lesione dei comuni sentimenti di riservatezza, decoro, pudore.

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