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Articolo 683 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Dispositivo dell'art. 683 Codice Penale

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662(1), anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati(2) è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.

Note

(1) La tassatività dei mezzi di pubblicazione rende la norma non estendibile anche alla diffusione radiotelevisiva.
(2) L'attività parlamentare deve essere secretata dalle Camere attraverso la preclusione o limitazione della pubblicità. secondo quanto previsto ex art. 64 Cost.

Ratio Legis

La ratio di tale norma è ravvisabile nell'interesse pubblico al mantenimento del segreto parlamentare.

Spiegazione dell'art. 683 Codice Penale

La norma tutela il segreto parlamentare e punisce chiunque, senza autorizzazione, pubblichi a mezzo stampa il contenuto di delibere segreto del Parlamento.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente dai soggetti di cui all'art. 57.

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