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Dispositivo dell'art. 50 Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale[Cost. 112] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione[408, 554; att. 125] (1).
2. Quando non è necessaria la querela [336-340], la richiesta [344], l'istanza [341] o l'autorizzazione a procedere [343], l'azione penale è esercitata di ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3 2, 47, 71, 344] (2) (3) (4).

Note

(1) Cfr. disp. att. art. 231.

(2) Sono, quelle elencate dal 2° comma, le c.d. condizioni di procedibilità, in mancanza delle quali il P.M. non può iniziare né proseguire l'azione penale. L'azione penale è, per sua natura, obbligatoria, sia nel momento del suo inizio, sia in quello della sua prosecuzione. Tuttavia, in talune ipotesi, il corso dell'azione è condizionato da manifestazioni di volontà promananti da soggetti diversi dal P.M., titolare dell'azione stessa.

(3) Una volta emessi la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, il decreto di citazione a giudizio, il P.M. non può revocarli ostandovi il principio della irretrattabilità dell'azione penale, sancito sia dall'art. 50 3, sia dall'art. 60 2. Ne consegue che l'eventuale provvedimento di revoca emesso deve essere considerato abnorme.

(4) Spetta esclusivamente al P.M. la competenza relativa alle determinazioni sull'incriminazione e l'esercizio dell'azione penale. Ciò significa che il giudice non ha il potere di procedere ex officio e che può conoscere dei fatti processuali unicamente nei limiti fissati dal capo d'imputazione.


Ratio Legis

Tale norma dà attuazione all'art. 112 della Cost. che prevede il diritto-dovere dell'iniziativa penale da parte del P.M.; inoltre gli attribuisce, in via esclusiva, la titolarità dell'azione penale.

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