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Articolo 60 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Assunzione della qualità di imputato

Dispositivo dell'art. 60 Codice di procedura penale

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio(1) e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.].

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463 , 650 c.p.p.].

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo(2) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis(3).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.
_________________

(1) Comma modificato dall'art. 47, co. 3, L. 16-12-1999, n. 479.
(2) Circa le modalità di assunzione della qualità di imputato avanti al giudice penale, si veda l'art. 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(3) Comma modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il precedente testo in vigore era il seguente: “La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo”.

Spiegazione dell'art. 60 Codice di procedura penale

La rigida ripartizione operata dal legislatore in merito alla fase delle indagini preliminari e a quella dell'esercizio dell'azione penale, e quindi alla nozione di procedimento tout cuort intesa e quella di processo (cha appunto parte dall'esercizio dell'azione penale), si riflette anche nella norma in commento, in cui si disciplina il momento in cui si assume la qualità di imputato.

Nella prima fase delle indagini infatti, vi è un addebito provvisorio, mentre dopo l'esercizio dell'azione penale l'addebito si converte in formulazione dell'imputazione.

Alcuni degli atti tipici a seguito dei quali si assume tale qualità scaturiscono da richieste da parte dell'organo di accusa, come la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato e di decreto penale di condanna. Altri atti tipici sono invece il frutto di un'attività congiunta delle parti, vale a dire l'applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre altri ancora derivano da un impulso, come il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica emesso dal p.m. oppure, nel giudizio direttissimo, la contestazione orale dell'imputazione in dibattimento o il decreto di citazione a giudizio qualora l'imputato si trovi in stato di libertà.

Posto che l'art. 50, comma 3, sancisce il principio secondo cui l'azione penale è irretrattabile, il comma 2 si occupa di disciplinare tassativamente i casi in cui si perde la qualità di imputato. Tale perdita può derivare solo da una sentenza di non luogo a procedere non più impugnabile, da una sentenza di proscioglimento o di condanna divenuta irrevocabile e dall' esecutività del decreto penale di condanna.

La qualità di imputato si riassume nei casi di necessaria riapertura del processo. Con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha modificato il comma 3, queste ipotesi sono state ampliate: la riassunzione della qualità di "imputato" si ha in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434 del c.p.p.) o in caso sia disposta la revisione del processo (art. 629 del c.p.p.) o qualora sia disposta la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato (art. 629 bis del c.p.p.) oppure a seguito di accoglimento della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 628 bis del c.p.p.).

Massime relative all'art. 60 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 40575/2014

La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato).

Cass. pen. n. 21747/2005

Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato, di cui al comma secondo dell'art. 62 c.p.p., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).

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Diego M. chiede
venerdì 18/07/2014 - Marche
“Vorrei gentilmente delle informazioni in merito alla richiesta che può fare l'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Nell'art. 464 bis c.c.p. comma 2 dice proprio che oltrepassata la fase di apertura del dibattimento nella citazione diretta a giudizio l'imputato non può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. I un processo in corso, dal giorno in cui il decreto è legge, l'imputato può chiedere la messa alla prova se è stato oltrepassato il limite di presentazione descritto dall'art. 464 bis comma 2 in una citazione diretta a giudizio??? Il giudice per legge può accettare questa richiesta o deve rifiutarla??? La Persona Offesa può fare ricorso in cassazione se il giudice decide di accettarla??”
Consulenza legale i 18/07/2014
La questione sollevata è molto controversa e nasce dall'entrata in vigore il 17 maggio della legge n. 67 del 28 aprile 2014, che ha inserito nel codice di procedura penale gli artt. 464 bis-464 novies, disciplinanti la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. E' stata inoltre prevista una nuova causa di estinzione del reato, inserita nel codice penale e disciplinata agli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater c.p.
La sospensione del processo e la messa alla prova può essere concessa solo su richiesta dell'imputato, che deve presentare al giudice un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
Il legislatore non ha previsto una discplina transitoria per i procedimenti pendenti, e questo sta comportando una notevole confusione nelle aule di giustizia.
Le scelte aperte per l'interprete (in particolare, il giudice) sono due:
1. consentire la richiesta per i procedimenti pendenti anche oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 464 bis, cioè dopo la formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare ovvero la dichiarazione di apertura del dibattimento nel processo a citazione diretta, facendo applicazione della nuova causa di estinzione del reato di cui agli artt. 168 bis ss c.p. e applicando per analogia gli artt. 464 bis e ss. c.p.p.;
2. applicare alla lettera il principio tempus regit actum e non applicare la nuova normativa ai processi pendenti nella fase successiva alla formulazione delle conclusioni all’udienza preliminare o alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per i processi a citazione diretta.
Sembra preferibile seguire la prima strada, che consente la richiesta di messa in prova anche nel caso in cui già vi sia stata una sentenza non definitiva di condanna, con eventuali statuizioni a favore della parte civile. Se si optasse per la seconda soluzione, si paleserebbe una irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati il cui processo risulta pendente in primo grado nella fase anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento e quelli il cui processo si trova in una fase più avanzata: lo stato del procedimento non può essere imputabile al soggetto che subisce il processo.
Una prima pronuncia è quella del Tribunale di Torino (ordinanza del 21.5.2014). Il giudice torinese ha riconosciuto la natura anche sostanziale, non solo processuale, dell'istituto della messa in prova, che influisce sul trattamento sanzionatorio del condannato. Ha, quindi, ritenuto di concedere la misura anche per un procedimento pendente, seppur in assenza di una disciplina transitoria: si sono ritenute applicabili le norme di portata generale contenute nell'art. 2, quarto comma, c.p.
Com'è evidente, non si può dare una risposta precisa al quesito posto: bisognerà rimanere in attesa delle prossime pronunce di merito per capire quale sarà l'interpretazione corretta della norma, oppure, di un intervento legislativo che chiarisca una volta per tutte quale sia la disciplina applicabile ai processi pendenti.