1. Nei confronti dell'imputato, della parte civilee del responsabile civileche si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale (1), la sentenzapenale irrevocabile di condannao di assoluzione (2) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un dirittoo a un interesse legittimo (3) il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193] (4).
(1) L'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna o di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, è limitata a coloro che hanno partecipato al giudizio penale (Cass. 25 novembre 1997, n. 11823).
(2) Si noti che la disposizione in esame conferisce efficacia di giudicato esclusivamente alle sentenze dibattimentali di condanna o di assoluzione. Ne consegue che le sentenze di proscioglimento restano escluse dall'ambito di efficacia del giudicato penale sancito da tale norma (Cass. III, sent. n. 3445 del 3-4-1995).
(3) Il vincolo discendente dal giudicato penale nei giudizi civili e amministrativi concerne i soli fatti materiali accertati e non anche le altre circostanze che hanno formato oggetto di giudizio. La norma ha una portata più generale perché, attuando il principio dell'unità della funzione giurisdizionale e dell'efficacia delle statuizioni del giudice penale, si applica sia all'azione civile proposta contro l'imputato per oggetto diverso dalle restituzioni o dal risarcimento dei danni derivanti da reato, sia all'azione proposta contro persone diverse dall'imputato, sia infine ai giudizi amministrativi quando in questi si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo.
(4) La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato, fra l'altro, nel processo tributario, quando in questo si controverte intorno ad un diritto o un interesse legittimo, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti per la decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova sul punto controverso (Comm. Trib. I grado di Macerata 28-11-1990). Dal dettato normativo -- che peraltro recepisce l'intervento della Corte Costituzionale del 1971 (sent. 22-3-1971 n. 55) sull'art. 28 del codice Rocco abrogato -- emerge chiaramente il principio per cui l'accertamento di fatti materiali oggetto di un giudizio penale è vincolante solo nei confronti di coloro che nel processo abbiano assunto veste di parte civile, imputato o responsabile civile intervenuto o costituitosi.Viene inoltre negata forza vincolante al decreto, atteso l'espresso richiamo alla sola sentenza penale di condanna,in considerazione della particolarità del procedimento per decreto che non consente in buona sostanza il contradditorio tra le parti interessate.