Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5676 del 9 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilitą di esso all'imputato e cioč quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma secondo c.p.p.

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