Testi per approfondire questo articolo

La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea

Editore: Giuffrè
Collana: Dialettica,diritto e processo
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 32 -10%32 €
Categorie: Giurisdizione

Sommario

LIMITI DELLA GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE TRANSNAZIONALI: Introduzione (di R. Martino) - Rinvio alla competenza territoriale e fori esorbitanti (di R. Martino) - Compatibilità del sistema europeo di giurisdizione con la dottrina del Forum non conveniens (di R. Martino) - LIMITI INTERNI DELLA GIURISDIZIONE: Introduzione (di A. Panzarola) - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella giurisprudenza (di A. Panzarola) -... (continua)

La giurisdizione. Dizionario del riparto

Editore: Zanichelli
Pagine: 808
Data di pubblicazione: luglio 2010
Prezzo: 98 -10%98 €
Categorie: Giurisdizione

Fino a ieri i rapporti fra giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile e altre giurisdizioni (in essa inclusa quella per le controversie sportive) erano basati su due cardini: da un lato, l'individuazione del giudice era basata sulla differenza ontologica (diritto-interesse; attività svolta nell'ambito di un ente pubblico o privato; diritto-interesse irrilevante per il diritto) delle situazioni giuridiche dedotte nel giudizio e, dall'altro lato, vi era un'assoluta... (continua)

Sull'unità della giurisdizione

Data di pubblicazione: maggio 2011
Prezzo: 18 -10%18 €
Categorie: Giurisdizione

Il volume raccoglie gli atti dell’incontro di studio «Sull’unità della giurisdizione», in ricordo di Franco Cipriani. L’iniziativa ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla «strumentalità dell’azione» all’effettiva realizzazione e tutela delle situazioni soggettive di natura sostanziale, che non può non investire l’assetto della giurisdizione affinché sia pienamente funzionale a tale... (continua)

La translatio iudicii

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: maggio 2010
Prezzo: 20 -10%20 €
Categorie: Giurisdizione

La translatio iudicii per difetto di giurisdizione è l'importante novità introdotta dalla riforma del processo civile del 2009 sicché oggi lo sbaglio compiuto dall'attore nella scelta del giudice fornito di giurisdizione può essere rimediata e non rivelarsi un pregiudizio irreparabile.Il volume analizza sia la translatio iudicii per incompetenza, già disciplinata dal codice di procedura civile sia la translatio iudicii per difetto di giurisdizione e... (continua)


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Dispositivo dell'art. 50 Codice di Procedura Civile

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente [44, 49] avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice [disp. att. 125] (2).
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue [307, 310, 393] (3) (4).

Note

(2) L'onere della riassunzione comporta poi quello di riproporre tutte le domande ed eccezioni già avanzate se il processo non prosegue davanti allo stesso giudice; altrimenti, è lo stesso processo che continua innanzi al giudice competente.

(3) La mancata o intempestiva riassunzione produce infatti gli effetti generali di cui all'art. 307 (estinzione del giudizio). Il medesimo effetto si determina nel caso in cui la causa sia riassunta innanzi ad un giudice diverso da quello indicato o dichiarato competente.
A seguito dell'estinzione del giudizio, mentre la statuizione sulla competenza pronunciata dalla Corte di Cassazione mantiene la sua efficacia di giudicato sull'eventuale nuovo giudizio [v. 310 2], le altre pronuncie sulla competenza provenienti dai giudici di merito perdono ogni efficacia con l'estinzione.

(4) Articolo così modificato dalla l. 14-7-1950, n. 581.


Ratio Legis

La norma disciplina l'istituto della translatio iudicii, per il quale la riassunzione della causa non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma il trasferimento e la prosecuzione dell'originario rapporto: l'atto introduttivo del rapporto originario mantiene i suoi effetti processuali (ad es. per l'individuazione del momento determinante la giurisdizione e la competenza) e sostanziali (ad es. decadenze maturate e non), le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia e non valgono come argomenti di prova.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 636
vianmasci, mercoledì 12 maggio 2010 , chiede:

Se la riassunzione non avviene nei termini previsiti il processo si estingue. Quanto alle spese dei precedenti giudizi (g.d.p. e cassazione) sui quali non si è pronunciato alcun giudice, come si procede? Bisogna ricorrere nuovamente alla cassazione?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°636 del lunedì 27 dicembre 2010 :

L'estinzione del processo, per tardiva od omessa riassunzione in termini, produce gli effetti di cui all'art. 310 del c.p.c.: in particolare, quanto alle spese, esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Questa regola vale sia in caso di estinzione per inattività delle parti, che nel caso di estinzione dichiarata d'ufficio (che è stata generalizzata con l'entrata in vigore della l. 69/2009).


Quesito numero 1140
Mariano Albanese, lunedì 27 settembre 2010 , chiede:

L'istituto della riassunzione, cui si ricorre a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice adito, trova applicazione anche nell'ambito del processo esecutivo o solo nell'ambito del giudizio di cognizione?
Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, adito a seguito di pignoramento presso terzi, dichiara la propria incompetenza territoriale ed indica il giudice ritenuto competente. E' legittimo riassumere il processo esecutivo (al fine di chiedere l'assegnazione delle somme comunque pignorate) dinanzi a tale ultimo giudice?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1140 del lunedì 27 dicembre 2010 :

L'art. 26 del c.p.c. disciplina il foro dell'esecuzione forzata: il c.d. "giudice dell'esecuzione" è sempre nominato all'interno del Tribunale, di qualsiasi tipo di esecuzione si tratti.

E' opportuno distinguere il concetto di giudice competente per l'esecuzione e il giudice dell'esecuzione: il primo è l'ufficio giudiziario alla cui competenza appartiene un certo tipo di processo esecutivo; il secondo è un organo di tale ufficio, designato di volta in volta, il cui compito è di sovrintendere allo svolgimento dell'esecuzione.

La nomina del G.E. avviene ad opera del presidente del tribunale, su presentazione, a cura del cancelliere, del relativo fascicolo, entro due giorni da che esso è stato formato (art. 484 del c.p.c.).

Ciò premesso, valgono quindi per il giudice dell'esecuzione le norme dettate in materia di riassunzione della causa in seguito a dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del giudice adito, nelle forme e con le conseguenze previste dell'art. 50 del c.p.c.


Quesito numero 3994
Giunio, martedì 31 maggio 2011 , chiede:
E' valida la comunicazione effettuata dalla Cancelleria Via fax o la notifica deve essere effettuata tramite Ufficiale Giudiziario? E se il Fax non funziona?
Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°3994 del venerdì 3 giugno 2011 :

In attuazione del processo telematico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 Marzo 2011, Serie Generale, il D.M. 4 febbraio 2011 che dispone l'avvio delle comunicazioni di cancelleria per via telematica. L'art. 2 prevede che il D.m. entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, e pertanto,  il 4 aprile 2011.

L'art. 1 dispone che le  notificazioni  e le comunicazioni di cui al primo comma dell' art. 170 del c.p.c., la  notificazione  di cui al primo comma dell' [[192  cpc]] e ogni  altra comunicazione  al  consulente,  nonchè le   notificazioni   e   le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  sono effettuate per via telematica.

Anche le comunicazioni via fax  sembrano essere state superate alla luce delle novità legislative di cui sopra. Sarà, pertanto, cura di ciascun legale predisporre un apposito account di posta certificata e munirsi del sistema di consultazione telematica (detto polisweb).



Tag: Notificazione, processo telematco
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.