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Articolo 104 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pluralità di domande contro la stessa parte

Dispositivo dell'art. 104 Codice di procedura civile

Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 secondo comma (1).

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente (2).

Note

(1) La norma in analisi dispone che se più cause hanno in comune le parti, anche se non connesse per il titolo o per l'oggetto (art.103), possono essere riunite nel medesimo processo. In tal caso si verifica l'ipotesi della connessione soggettiva con la conseguenza del cumulo oggettivo di azioni diverse proposte dalla stessa parte nei confronti della stessa controparte, sempre che il valore delle domande non ecceda la competenza del giudice adìto (art.10). Tuttavia, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, tale riunione non è consentita poichè il giudice deve essere competente territorialmente per tutte le cause.
(2) Come previsto nel caso dell'art.103, richiamato dall'ultimo comma della norma in esame, il giudice ha il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo oppure di non disporla quando in concreto la separazione non risulti opportuna.

Spiegazione dell'art. 104 Codice di procedura civile

L'art. 104 disciplina il c.d. cumulo oggettivo, ovvero quella situazione che si verifica nell’ipotesi in cui più domande vengono proposte dalla stessa parte nei confronti dell'altra, senza che si realizzi alcuna ipotesi di processo con pluralità di parti.
In questo caso il fattore che consente il cumulo di domande è soltanto la semplice connessione soggettiva, trattandosi di domande fra loro non minimamente collegate sotto il profilo oggettivo.

La ratio della disposizione non è tanto quella di evitare un contrasto decisorio, quanto piuttosto quella di preservare il principio di economia processuale; in realtà il risparmio di attività processuale conseguente al cumulo è piuttosto limitato, essendo riferito unicamente alla fase introduttiva del processo e a quelle attività preparatorie che sono compiute all’inizio una volta sola (esempio l'iscrizione della causa a ruolo o la formazione del fascicolo d'ufficio).

Occorre precisare che le cause legate da mera connessione soggettiva rimangono pur sempre fra loro autonome; infatti, la trattazione congiunta delle cause connesse lascia intatta la loro identità e la sentenza che le decide simultaneamente, anche se sotto un profilo formale è unica, si risolve in realtà in tante pronunce quante sono le cause.

A differenza di ciò che accade nell’ipotesi disciplinata dall’art. 103 del c.p.c., in caso di connessione puramente soggettiva si applica il secondo comma dell'art. 10 del c.p.c., con la conseguenza che, ai fini della determinazione del valore, le domande si sommano fra loro, ciò che può comportare una deroga alla competenza ordinaria per valore.

In ragione della sola connessione soggettiva, invece, non sono consentite deroghe alla competenza per territorio; infatti, tutte le ipotesi di spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, di cui agli artt. 31 e ss. c.p.c., si riferiscono esclusivamente alla diversa ipotesi della connessione oggettiva.

Sempre per lo stesso principio, non è neppure ammissibile la deroga al foro esclusivo convenzionale.

Per effetto dell’ espresso richiamo qui contenuto all’ultimo comma dell’art. 103 c.p.c., la norma in esame ammette la possibilità di una successiva separazione delle cause cumulate; tale richiamo deve intendersi riferito alle forme e modalità con cui procedere a detta separazione, ma con la particolare differenza, rispetto al caso di separazione di cause connesse per l'oggetto, di una maggior facilità con cui è possibile pervenire alla separazione, giustificata dalla particolare debolezza del legame tra le cause, che sussiste nell’ipotesi di connessione meramente soggettiva.

Le ragioni che possono condurre alla separazione sono le stesse di quelle riferibili al secondo comma dell’ art. 103 c.p.c.; va aggiunto che le cause connesse solo soggettivamente non hanno nessun altro elemento in comune, e ciò comporta che non è infrequente che la trattazione congiunta risulti effettivamente gravosa e tale da determinare l'esigenza di addivenire alla separazione.

Il potere del giudice di disporre o meno la separazione è discrezionale e non è censurabile in Cassazione.

Sotto il profilo formale, si afferma che il provvedimento che pronuncia la separazione può rivestire la forma sia dell’ordinanza che della sentenza, e ciò a seconda che tale determinazione intervenga durante l'istruzione o in fase decisoria.

Da un punto di vista prettamente pratico, infine, è da segnalare che si esclude la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di separazione (soggetta al rito speciale) e quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno (soggetta al rito ordinario), trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

Massime relative all'art. 104 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20243/2021

Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2019).

Cass. civ. n. 14143/2021

Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, benché fondati su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi, quando i menzionati fatti costitutivi si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore abbia un interesse oggettivo - il cui accertamento compete al giudice di merito - ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, relativamente ad un giudizio attivato da un avvocato nei confronti del proprio cliente, per il pagamento dei compensi relativi all'assistenza legale prestata in favore di questi e maturati nel contesto di un più ampio e pluriennale rapporto esistente tra le parti, aveva escluso la ricorrenza di un'ipotesi di frazionamento del credito, sul solo presupposto dell'inesistenza di un incarico unitario). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2018).

Cass. civ. n. 4090/2017

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..

Cass. civ. n. 10305/2013

In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l'una alla giurisdizione del giudice ordinario e l'altra alla giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale), ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un'unica attribuzione.

Cass. civ. n. 25229/2006

Nel caso in cui le parti in causa avanzino opposte pretese creditorie fondate sullo stesso titolo o scaturenti da rapporti diversi, la facoltà del giudice di merito, ai sensi degli artt.103, 104 e 279 c.p.c., di separare le cause relative a diverse pretese e, quindi, di statuire, con sentenza non definitiva, su una o talune di esse e di rimettere al prosieguo, all'esito dell'ulteriore istruzione ritenuta necessaria, la decisione sulle altre, ha natura discrezionale e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità. ( Nel caso di specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito da un lato della domanda di rilascio di un immobile per sopravvenuta mancanza del titolo e di risarcimento del danno conseguente e, dall'altro, della richiesta di compensazione di tale debito con altri crediti, si è pronunciato, con sentenza non definitiva, sulla richiesta di rilascio, riservando al prosieguo le questioni relative alla quantificazione del danno ed alla possibilità di operare la compensazione).

Cass. civ. n. 1213/2003

L'art. 104 del codice di procedura civile, nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente di derogare, per l'espresso richiamo al secondo comma dell'art. 10 c.p.c., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso (nella specie, ex art. 22 c.p.c.), la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita.

Cass. civ. n. 11212/1996

L'art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, consente la deroga, per espresso richiamo all'art. 10 secondo comma c.p.c., soltanto alla competenza per valore del giudice inferiore; pertanto, se il convenuto eccepisce tempestivamente il foro convenzionale, il giudice, previa separazione delle cause, definisce in rito (articolo 279, n. 1 e 5 c.p.c.) quella per cui vi è la deroga pattizia alla competenza territoriale.

Cass. civ. n. 9659/1992

Nel caso di cumulo oggettivo ex art. 104, primo comma c.p.c., se una delle domande sia stata proposta anche davanti a giudice diverso, la decisione sulle altre domande proposte davanti ad uno solo dei giudici può essere scissa, mentre per quella identica trova applicazione la disciplina della litispendenza (o della continenza).

Cass. civ. n. 6536/1987

L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.

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Consulenze legali
relative all'articolo 104 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Alberto A. chiede
sabato 03/02/2018 - Lazio
“Mi riferisco alla consulenza il cui codice è : Q201719937.

Per facilitare meglio il quesito in appresso richiesto, si riportano qui di seguito alcune frasi relative alla consulenza in questione.

…….nel caso specifico, le modifiche apportate alle previgenti tabelle sono modifiche che derogano alla disciplina di legge, ragione per la quale è necessaria l’unanimità……
….in tal caso il vizio che affligge la delibera è quello della nullità, per cui sarà possibile impugnarla sempre, senza limiti di tempo, e quindi anche se sono trascorsi più di tre anni dalla sua approvazione.

…….. le strade che si hanno dinanzi sono sostanzialmente due: l’impugnazione della delibera con la quale vennero modificate le tabelle oppure la richiesta di indizione di un’assemblea condominiale per votare la revisione delle tabelle.

Qualora li altri condomini si dimostrino dissenzienti, in base all’art. 1137 c.c. sarà comunque possibile impugnare detta delibera che nega la revisione nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'impugnazione dovrà essere fatta dinanzi all’Autorità Giudiziaria, ed in quella sede si dovrà altresì chiedere che venga accertata la nullità della delibera condominiale con la quale sono state redatte tabelle millesimali in deroga ai criteri legali di ripartizione e calcolo.
Quesito:
Quindi , per quanto sopra riportato, qualora l’assemblea dovesse rifiutare la revisione delle tabelle millesimali, si dovra’ impugnare la delibera che negherebbe la revisione e, con lo stesso atto chiedere al giudice che venga accertata anche la nullita’ della delibera con la quale sono state redatte a suo tempo le tabelle millesimali in deroga ai criteri legali ? Si chiede soprattutto se e’ necessario chiamare in causa tutti i condomini o solo l’amministratore.
Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/02/2018
Occorre preliminarmente rispondere alla seconda delle domande poste, chiarendo chi sono i soggetti legittimati a stare in giudizio nel caso si proponga un’azione per far dichiarare la nullità della delibera assembleare che aveva approvato le tabelle millesimali e chi, invece, sono i soggetti contro i quali proporre l’azione per la revisione delle tabelle millesimali.

Si tratta in realtà dello stesso ed unico soggetto: ai sensi dell’art. 1131 c.c. l’amministratore di condominio ha la rappresentanza dei partecipanti al condominio e può “essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”.
Ciò equivale a dire che l'amministratore ha la legittimazione passiva, a resistere in giudizio, con riferimento ad ogni azione che riguardi gli interessi del condominio e i rapporti giuridici nascenti o aventi incidenza sulle parti comuni, sì da evitare peraltro il gravoso onere a carico del terzo o del condomino che intenda agire nei confronti del condominio, di evocare in giudizio tutti i partecipanti.
Peraltro i singoli condomini possono sempre intervenire nel giudizio ad adiuvandum, per tutelare un interesse proprio o a sostegno della posizione difensiva del condominio, permanendo in capo a loro una legittimazione passiva concorrente con quella dell’amministratore.

Posto dunque che entrambe le azioni proponibili prevedono di convenire in giudizio il condominio, e per lui il suo rappresentante ovvero l’amministratore, si rende evidente che sussiste un’identità di parti che potrebbe dar luogo ad una connessione soggettiva tra le cause.
Se due cause hanno in comune l’elemento soggettivo (i soggetti che vi partecipano) perché devono essere proposte dallo stesso soggetto (il condomino che ha subìto la ripartizione delle spese ingiusta) nei confronti dello stesso soggetto (il condominio), allora la Legge consente, a determinate condizioni, che il processo possa svolgersi insieme per entrambe le richieste, per entrambe le domande.

L’art. 104 c.p.c. prevede a tal fine che “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10 c.p.c. secondo comma”. In altre parole è possibile presentare le due domande insieme purché vengano rispettate le regola sulla competenza del Giudice a decidere la causa, ovverosia – in termini atecnici - se vengono rispettate le regole sulla distribuzione delle cause fra i vari giudici.

Ebbene entrambe le domande hanno valore indeterminabile in quanto la pretesa non è suscettibile di esatta valutazione economica, e possono essere devolute entrambe al Tribunale[1], circostanza che rende possibile proporre entrambe le azioni nello stesso procedimento perché entrambi i giudizi possono essere decisi dal medesimo giudice.

In questo senso però viene in rilievo anche un ulteriore problema, dalla risoluzione del quale ne deriva risposta al primo dei quesiti.
Infatti l’esercizio dell’azione di nullità ed il suo eventuale accoglimento farebbe venir meno l’interesse ad agire per ottenere la revisione delle tabelle millesimali per la loro erroneità in quanto ad un’azione consegue il risultato pratico anche dell’altra azione. L’accoglimento di una domanda è palesemente incompatibile con l’accoglimento dell’altra, e rende inutile l’accoglimento dell’altra.
In questo senso si parla di cumulo alternativo o condizionale di domande: si chiede al giudice di pronunciarsi sulla nullità della delibera con la quale sono state approvate le tabelle millesimali errate ed in alternativa, nella denegata ipotesi di rigetto della prima richiesta, si chiede al Giudice di pronunciarsi sulla seconda questione (ad esempio nel caso specifico sulla revisione delle tabelle millesimali errate).

Questa soluzione risponde anche ad esigenze di economia dei giudizi, poiché nel caso in cui il Giudice ritenendo infondata la domanda non dichiarasse la nullità della delibera con la quale erano state approvate le tabelle millesimali in deroga ai criteri di legge, non sarà necessario instaurare un altro procedimento, in quanto dovrà passare ad analizzare la seconda domanda proposta dall'attore, sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per revisionare la ripartizione.

In sintesi è possibile sia percorrere entrambe le delineate strade, proponendo le domande nello stesso procedimento o separatamente in due procedimenti, sia proporre una sola delle azioni illustrate che ha lo stesso risultato pratico dell’altra.

[1] Dal 31 Ottobre 2021 in poi entrerà in vigore il nuovo testo dell’art. 7 c.p.c. il quale devolve le controversie in materia di condominio alla competenza per materia del Giudice di Pace.