Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può (1) ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (2) (3). Il giudice istruttore, che riconosce giustificata (4) la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria (5).
(1) Il collegio può e non già deve: pertanto, il rifiuto di rispondere o la mancata comparizione ingiustificati non hanno valore di prova legale, ma sono liberamente valutabili dal giudice [v. 116 2] che, tenuto conto degli altri elementi di giudizio acquisiti alla causa, può trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio, fornendo nella sentenza un'adeguata motivazione.
(2) La efficacia probatoria, di cui al presente comma, è richiamata espressamente nella procedura di espropriazione presso terzi per l'ipotesi di mancata dichiarazione del terzo [v. 548].
(3) Nelle cause sottratte alla riserva di collegialità [v. 276] tale valutazione è compiuta dal giudice istruttore in funzione di giudice unico [v. 190bis].
(4) La giustificazione può essere fornita al giudice con ogni mezzo, senza la necessità di una formale istruttoria. Ne sono esempi: la malattia grave dell'interrogando, la grande distanza tra la sede giudiziaria e il luogo di residenza della parte; non, invece, il rinvio d'ufficio dell'udienza originariamente fissata per l'assunzione della prova dal giudice. La serietà dell'impedimento è valutata discrezionalmente dal giudice, il quale se riconosce fondati i motivi della mancata comparizione della parte, rinvia l'udienza ad un giorno prossimo o dispone l'assunzione fuori della sede giudiziaria.
(5) Oltre che disporre l'assunzione fuori della sede giudiziaria, il g.i. può rinviare l'udienza.
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