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Articolo 709 ter Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 709 ter Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore(1).

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. 1) ammonire il genitore inadempiente;
  2. 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614 bis;
  4. 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende(2).

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.]

Note

(1) Articolo aggiunto dalla L.54/2006.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, commi 33 e 37, della L. 26 novembre 2021, n. 206
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Spiegazione dell'art. 709 ter Codice di procedura civile

Il procedimento disciplinato da questa norma è volto ad assicurare, secondo la formula usata dal secondo comma, la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore.
Per tale ragione si presenta come un procedimento sussidiario, con funzione esecutiva rispetto a quelli in cui il provvedimento presupposto è stato emanato.

In passato, la dottrina era divisa sulle modalità di esecuzione da seguirsi; in particolare, si registravano i seguenti orientamenti:
  1. una prima tesi riteneva applicabile la procedura di esecuzione per consegna e rilascio di cui agli artt. 605- 611;
  2. secondo altra tesi si sarebbe dovuto dar luogo ad un'esecuzione amministrativa, favorita dall'esecuzione indiretta di cui agli artt. 388 comma 2 e 650 c.p.;
  3. una terza tesi sosteneva l'applicabilità dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, considerato che il relativo procedimento di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. è in grado di coniugare le garanzie proprie del processo giurisdizionale con la flessibilità richiesta per la delicatezza degli interessi coinvolti.

Deve farsi osservare che l'art. 709 ter, pur essendo formalmente inserito tra le norme dettate per lo svolgimento del processo di separazione personale dei coniugi, fa riferimento ai “genitori” anziché ai “coniugi” come le altre disposizioni del medesimo capo.
Ciò trova spiegazione nel disposto dell'art. 4, 2° co., L. n. 54/2006, ai sensi del quale le disposizioni della stessa legge si applicano non solo alla separazione personale dei coniugi, ma anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Il presupposto applicativo comune di questa norma si individua nella precedente emanazione di un provvedimento avente ad oggetto le controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e/o delle modalità dell'affidamento.
Tra i provvedimenti relativi alle "modalità dell'affidamento", in considerazione dell'ampiezza della formula usata, possono essere fatti rientrare anche i provvedimenti che stabiliscono obblighi suscettibili di una valutazione economica e che incidono sulla consistenza patrimoniale dei genitori.

Il primo comma si preoccupa di individuare subito il giudice competente in quello del procedimento in corso, a condizione che tale giudice continui ad essere investito del processo a cognizione piena della causa di separazione, divorzio, nullità del matrimonio o decadenza della potestà dei genitori.
Nell'ipotesi di mancanza di un processo già pendente nel quale sia stato emesso il provvedimento presupposto, la parte finale del primo comma della disposizione in esame dispone espressamente che per i procedimenti di cui all'art. 710 del c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore, da intendersi come residenza effettiva del minore.

Per quanto concerne la forma della domanda, il secondo comma espressamente stabilisce che la stessa deve rivestire la forma del ricorso, risultando così applicabili le prescrizioni di cui all'art. 125 del c.p.c.; in difetto di un'espressa previsione contraria, si deve ritenere che per la proposizione del ricorso la parte deve avvalersi della necessaria assistenza di un difensore.

Stando alla lettera della norma, soltanto i genitori sono investiti della legittimazione ad instaurare il procedimento ex art. 709 ter, dovendosi così escludere la possibilità che sia nominato un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 del c.p.c. al minore interessato dal provvedimento di affidamento.
Ricevuto il ricorso, il giudice competente pronuncia decreto di convocazione dei genitori, fissando un'udienza di comparizione avanti a sé.
Nel silenzio della legge ed in ossequio ai principi costituzionali del giusto processo, si ritiene che il giudice, nel fissare il giorno dell'udienza, debba concedere al genitore convenuto un termine adeguato per consentirgli di predisporre le opportune difese; inoltre, ricorso e decreto devono essere notificati personalmente al genitore convenuto, salvo che la parte sia già costituita in giudizio, nel qual caso la notificazione può avvenire presso il domicilio eletto.
Nulla viene dettato in materia di istruzione probatoria, ma non si può dubitare che il giudice possa svolgere, anche se in forma deformalizzata, gli atti istruttori indispensabili per la soluzione delle controversie proposte e per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Il secondo comma si preoccupa di stabilire una serie di possibili contenuti dei provvedimenti che possono essere adottati in esito al procedimento in esame, dovendosi distinguere due ipotesi fondamentali:
a) la soluzione delle controversie;
b) le inadempienze o violazioni.
Nulla viene stabilito in ordine alla forma che devono rivestire i provvedimenti ivi contemplati; si ritiene preferibile la tesi secondo cui tutti i provvedimenti possono essere assunti con ordinanza in corso di causa, considerato che si tratta di misure coercitive da adottarsi in seguito ad una cognizione sommaria.

Il 3° co. dell'articolo in commento disciplina il regime di impugnazione dei provvedimenti emanati sia per la soluzione delle controversie sia in caso di inadempienze o violazioni, stabilendo che gli stessi sono “impugnabili nei modi ordinari”.
Chiaramente questa previsione non può essere intesa come un rinvio generale ai mezzi ordinari di impugnazione di cui all'art. 323 del c.p.c.; la stessa piuttosto, richiamando tutti i rimedi di carattere impugnatorio potenzialmente previsti dal codice di rito, pare dover essere interpretata nel senso che va fatto rinvio di volta in volta ai diversi rimedi esperibili, tenendo conto da un lato, dello specifico procedimento nel quale i provvedimenti sono pronunciati e dall'altro dello specifico contenuto che i provvedimenti in concreto recano.

Massime relative all'art. 709 ter Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21553/2021

I provvedimenti "de potestate" adottati ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. dalla corte d'appello in sede di reclamo, al fine di risolvere l'intervenuto contrasto genitoriale, hanno natura stabile e carattere decisorio, pertanto nei loro confronti è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se siano destinati ad avere un'efficacia circoscritta nel tempo, come avviene in riferimento alla scelta della scuola presso cui iscrivere il figlio per un anno scolastico. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/12/2018).

Cass. civ. n. 16980/2018

Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata.

Cass. civ. n. 25055/2017

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d’appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo).

Cass. civ. n. 18977/2013

Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 8016/2013

La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, c.p.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .

Cass. civ. n. 21718/2010

Il procedimento di cui all'art. 709 ter c.p.c. (inserito dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006), di competenza del giudice del procedimento di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio, è soggetto al rito camerale, ai sensi dell'art. 737 ss. c.p.c., e quando abbia ad oggetto i provvedimenti sanzionatori adottati in caso di inadempienze dei genitori o quelli aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 155, terzo comma, c.c. e nelle controversie riguardanti la "interpretazione" dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), esaurita la fase del reclamo, non è ricorribile per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell'individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), nè carattere di definitività.

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