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La figlia minorenne trascurata dal padre ha diritto ad essere risarcita

Famiglia - -
La figlia minorenne trascurata dal padre ha diritto ad essere risarcita
Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 23.1.2015, è intervenuto in tema di separazione dei coniugi e diritto di visita del genitore “non collocatario”.

Come noto, in sede di separazione, il giudice dovrà adottare anche i provvedimenti che ritiene più opportuni nell’interesse dei figli minori della coppia interessata, disponendo in ordine al loro mantenimento e affidamento.

Quanto al mantenimento, il giudice, valutata la situazione economico-reddituale dei coniugi, potrà porre a carico del coniuge economicamente più forte, l’obbligo di pagare un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti).

Quanto, invece, all’affidamento, il giudice normalmente disporrà“l’affido condiviso”, affidando i figli minori ad entrambi i genitori ed individuando, poi, il genitore con il quale il figlio minore dovrà andare a vivere stabilmente (si parla, in questo caso di “genitore collocatario”) e disponendo, poi, in ordine alle modalità e ai tempi del “diritto di visita” dell’altro genitore (cfr. art. 337 ter).

Solo nel caso in cui il giudice non dovesse ritenere, per particolari motivi, che l’affidamento condiviso a entrambi i genitori risponda all’interesse del figlio, potrà disporre “l’affidamento esclusivo”, affidando, dunque, il medesimo ad uno solo dei genitori.

Come detto, in ipotesi di “affidamento condiviso”, il giudice fissa le modalità con cui il genitore non collocatario ha diritto di trascorrere del tempo assieme al figlio, residente con l’altro genitore.

Va osservato che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, vengono adottati dal giudice già nel corso della prima udienza, che si tiene davanti al Presidente del Tribunale: in questa sede, infatti, il Presidente del Tribunale è tenuto ad adottare i “provvedimenti temporanei e urgenti” nell’interesse dei figli.

Ma cosa succede se, finché è in corso il procedimento di separazione, il genitore si è rifatto una vita e costringe il figlio a trascorrere il tempo anche assieme al nuovo/a compagno/a?
Se tale condotta reca pregiudizio al figlio, è possibile ottenere la condanna del genitore al risarcimento del danno?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra citata, si è trovato proprio ad affrontare un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, la figlia, che era ormai in procinto di compiere 18 anni, dopo aver saputo che il padre aveva tradito la madre, si era sentita anche lei in qualche modo tradita e aveva cominciato a nutrire un forte sentimento di ostilità nei confronti del padre, il quale, per tutta risposta, aveva pensato bene di trascorrere anche un periodo all’estero assieme alla nuova compagna, non provando a fare nulla per riavvicinarsi alla figlia e ristabilire una relazione.

Anzi, il padre, una volta rientrato in Italia, si era sempre “limitato a proporre alla figlia di trascorrere i fine settimana di sua spettanza presso l'abitazione della propria compagna dove lui stesso stabilmente risiede, proposte cui è naturalmente seguito un secco rifiuto”.

Alla luce di tali circostanze, secondo il Tribunale, appariva “poco credibile” la tesi paterna secondo cui egli avrebbe ricevuto un rifiuto da parte della figlia a vederlo una volta rientrato in Italia, “essendo semmai la presenza della di lui compagna il bersaglio delle resistenze oppostedalla medesima alla frequentazione paterna.

In sostanza, il Tribunale osserva come l’uomo fosse “rimasto sordo, nell'incapacità di scindere il proprio ruolo genitoriale e gli inevitabili sacrifici che ne conseguono dalle proprie relazioni sentimentali, alla silente ma chiarissima richiesta di attenzione e soprattutto di esclusività” proveniente dalla figlia, lasciando che i pochi incontri tra loro “si trasformassero agli occhi della ragazza in un'ennesima cocente delusione”.

Alla luce di tutto ciò, il Tribunale ritiene opportuno sanzionare la condotta tenuta dal padre della ragazza, condannandolo a risarcire alla medesima il danno arrecatole, quantificato in Euro 15.000, “tenuto conto che le omissioni paterne hanno avuto ricaduta diretta sulla minore vistasi di fatto privata dall'imprescindibile figura di riferimento paterna”.


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