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Articolo 484 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Giudice dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 484 Codice di procedura civile

L'espropriazione è diretta da un giudice (1). ù

La nomina del giudice dell'esecuzione (2) è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione (3).

[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] (4).

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175 (5).

Note

(1) Appare opportuno distinguere tra la figura del giudice competente per l'esecuzione e quella del giudice dell'esecuzione. Il primo è l'ufficio giudiziario che ha competenza in relazione ad un determinato processo esecutivo; mentre il giudice dell'esecuzione è il magistrato appartenente a tale ufficio, che fisicamente di volta in volta viene designato. In seguito all'intervento del d.lgs. 19-2-1998, n. 51 che ha soppresso l'ufficio di pretore, l'unico organo giudiziario competente per l'esecuzione è il tribunale (v. 9).
(2) La nomina del giudice dell'esecuzione viene effettuata dal presidente del Tribunale, previa presentazione del fascicolo dell'esecuzione formato dal cancelliere. Pertanto, tale nomina avviene necessariamente dopo il pignoramento. Tale atto, con il quale ha inizio l'espropriazione, è, infatti, precedente alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.
(3) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo del precedente comma, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».
(4) Questo comma, invece, è stato abrogato dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art.8 nota (1).
(5) L'ultimo comma della norma in commento è espressione del parallelismo tra la figura del giudice istruttore (v. 168bis) e quella del giudice dell'esecuzione. Invero, è possibile cumulare le due funzioni in quelle parentesi di cognizione che, nel processo esecutivo, sono rappresentate dalle opposizioni, poichè, quando sia competente per valore, il giudice dell'esecuzione assume le funzioni di giudice istruttore nell'eventuale giudizio di cognizione.

Ratio Legis

La norma si riferisce al giudice dell'esecuzione quale organo che, all'interno dell'ufficio giudiziario competente, esercita il potere di direzione del processo esecutivo, alla pari del giudice istruttore nel processo di cognizione. Nonostante tale accostamento tra il giudice dell'esecuzione ed il giudice istruttore, il primo ha poteri più estesi, poiché domina il processo esecutivo dall'inizio alla fine senza rimettere il processo nelle mani del collegio. Inoltre, a differenza del giudice istruttore, il giudice dell'esecuzione esercita il potere di trasferire il diritto sui beni pignorati dal debitore ai nuovi legittimati (potere espropriativo), e quello di soddisfare il diritto dei creditori (potere satisfattorio). Infine, risulta nettamente distinto il regime delle ordinanze sotto il profilo della revocabilità e della reclamabilità [v. 487].

Spiegazione dell'art. 484 Codice di procedura civile

Il termine “giudice” utilizzato dalla legge va inteso nel duplice significato di ufficio giudiziario e di organo a cui sono attribuite determinate funzioni nell’ambito di un ufficio giudiziario.
Nell’ambito del processo esecutivo, si distingue tra giudice competente per l’esecuzione (intendendosi come tale l’ufficio giudiziario avente competenza per un determinato processo esecutivo) e giudice dell’esecuzione (ossia l’organo di tale ufficio, designato volta per volta per sovraintendere allo svolgimento della singola esecuzione).

Il primo comma della norma dispone che il processo esecutivo viene diretto da un giudice appartenente all’ufficio del giudice competente per l’esecuzione, alla cui fisica individuazione provvede il Presidente del Tribunale, previa presentazione del fascicolo dell’esecuzione formato dal cancelliere (di fatto, la nomina del giudice dell’esecuzione viene fatta una sola volta all’inizio dell’anno).
Poiché il fascicolo dell’esecuzione può essere formato soltanto dopo la notifica del pignoramento (o la redazione del verbale di pegno mobiliare da parte dell’ufficiale giudiziario), la nomina avviene necessariamente a seguito del compimento di tale atto e del suo deposito in cancelleria ad opera della parte.

L’ultimo comma della norma estende l’applicazione al giudice dell’esecuzione delle disposizioni dettate dall’art. 174 del c.p.c. e dall’art. 175 del c.p.c., costituendo tale richiamo espressione del parallelismo esistente tra la figura del giudice istruttore e quella del giudice dell’esecuzione.
In particolare, il rinvio che viene qui fatto al principio dell'immutabilità di cui all' art. 174 c.p.c., comporta che il giudice dell'esecuzione possa essere sostituito soltanto in caso di assoluto impedimento o gravi esigenze d'ufficio; deve comunque precisarsi che, qualora la sostituzione abbia luogo per motivi diversi, ciò non comporta la nullità degli atti posti in essere, bensì la loro mera irregolarità.

Al pari del giudice istruttore, i poteri del giudice dell'esecuzione si esercitano mediante ordinanza; tuttavia, accanto alle analogie, esistono anche delle importanti divergenze di natura sostanziale tra le figure del giudice dell'esecuzione e del giudice istruttore.
In particolare, mentre al giudice istruttore è affidata una funzione di preparazione della causa in vista della decisione del collegio e sotto il controllo di questo, il giudice dell'esecuzione esercita la proprie attribuzioni in piena autonomia, ed è anche munito del c.d. potere satisfattorio, ossia quello di porre in essere gli atti volti alla soddisfazione dei crediti azionati (cfr. art. 510 del c.p.c.).

Massime relative all'art. 484 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10320/2016

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 10243/2015

Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4430/1983

Qualora il giudice ordinario abbia emesso a carico della pubblica amministrazione provvedimento di rilascio di un immobile locato e tale provvedimento, ancorché non definitivo, sia munito di efficacia di titolo esecutivo, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario con riguardo al procedimento di esecuzione forzata in base a detto titolo, restando irrilevanti la circostanza che quell'immobile sia adibito a sede di uffici pubblici.

Cass. civ. n. 5697/1977

Il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell'esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell'ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché nel successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell'ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui la vendita del compendio pignorato sia viziata da illegittimità, il giudice dell'esecuzione può dichiarare la nullità e disporre l'esecuzione di una nuova vendita, stabilendo come prezzo base il valore attribuito dall'ufficiale giudiziario ai beni pignorati nel verbale di pignoramento.

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Dott R. R. chiede
martedì 25/01/2011
“Ritengo ci sia un contrasto tra l'art. 76 DPR 602 /73 ( esecuzione del Concessionario Riscossione Tributi ) e l'art 484 CPC.
Il Concessionario, che attualmente sta iscrivendo ipoteche senza passare dal tribunale, secondo la mia opinione non ha il requisito soggettivo per agire essendo a sua volta creditore, e poichè l'art. 484 CPC nominando il G.E. esclude ogni altra figura. Inoltre non è coadiutore del giudice, e nemmeno garantisce il requisito della terzietà nella procedura esecutiva, azzerando ogni possibilità di opposizione seppur fondata.
Forse trattasi di antinomìa tra le due norme, o piu semplicemente di illegittimità costituzionale dell'art. 76.
Grazie dell'attenzione.”
Consulenza legale i 28/01/2011

L’espropriazione immobiliare in base a ruolo, prevista dal D.P.R. 602/1973, costituisce un’espropriazione forzata speciale, caratterizzata dalla scissione fra la titolarità del credito e la titolarità dell’azione esecutiva: essa è realizzata attraverso la concessione del potere espropriativo riconosciuto in via originaria allo Stato.

Secondo la dottrina, il fatto che tale forma di espropriazione non si svolga interamente sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, come prescrive l’art. 484 del c.p.c., vuol semplicemente dire che viene spostato in avanti il momento del controllo giudiziale, limitato quindi solo ad alcune fasi dell’esecuzione.

Del resto, è pur vero che lo stesso atto iniziale del processo di esecuzione, il pignoramento, viene posto in essere dal creditore senza il controllo del giudice, che ne conosce la validità solo quando provvede sull’istanza di vendita.