Fino a ieri i rapporti fra giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile e altre giurisdizioni (in essa inclusa quella per le controversie sportive) erano basati su due cardini: da un lato, l'individuazione del giudice era basata sulla differenza ontologica (diritto-interesse; attività svolta nell'ambito di un ente pubblico o privato; diritto-interesse irrilevante per il diritto) delle situazioni giuridiche dedotte nel giudizio e, dall'altro lato, vi era un'assoluta... (continua)
Il volume raccoglie gli atti dell’incontro di studio «Sull’unità della giurisdizione», in ricordo di Franco Cipriani. L’iniziativa ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla «strumentalità dell’azione» all’effettiva realizzazione e tutela delle situazioni soggettive di natura sostanziale, che non può non investire l’assetto della giurisdizione affinché sia pienamente funzionale a tale... (continua)
Sommario
LIMITI DELLA GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE TRANSNAZIONALI: Introduzione (di R. Martino) - Rinvio alla competenza territoriale e fori esorbitanti (di R. Martino) - Compatibilità del sistema europeo di giurisdizione con la dottrina del Forum non conveniens (di R. Martino) - LIMITI INTERNI DELLA GIURISDIZIONE: Introduzione (di A. Panzarola) - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella giurisprudenza (di A. Panzarola) -... (continua)
La translatio iudicii per difetto di giurisdizione è l'importante novità introdotta dalla riforma del processo civile del 2009 sicché oggi lo sbaglio compiuto dall'attore nella scelta del giudice fornito di giurisdizione può essere rimediata e non rivelarsi un pregiudizio irreparabile.Il volume analizza sia la translatio iudicii per incompetenza, già disciplinata dal codice di procedura civile sia la translatio iudicii per difetto di giurisdizione e... (continua)
Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali[167, 416] (1) che dipendono dal titolodedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione (2), purché non eccedano la sua competenzaper materia o valore (3); altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti (4).
(1) Il convenuto ha nel corso del giudizio diverse possibilità. Può limitarsi a contestare la domanda attrice, allegando fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (eccezioni in senso stretto).
Può anche proporre eccezioni fondate sui fatti che potrebbero costituire titolo per un'autonoma domanda (es.: eccezione di annullabilità del contratto). Si parla in questo caso di eccezioni riconvenzionali, perché esse realizzano la funzione processuale dell'eccezione (rigetto della domanda) pur avendo la struttura logica della domanda riconvenzionale.
(2) La domanda riconvenzionale, cioè, deve dipendere da fatti che siano collegati con i fatti costitutivi della domanda principale (es.: il locatore convenuto per il mantenimento in efficienza dell'immobile locato dal conduttore inadempiente, chiede, in via riconvenzionale, il pagamento del canone; i fatti costitutivi delle due domande sono riconducibili al medesimo titolo, cioè al contratto di locazione) o con i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti nella causa in forma di eccezione (es.: la parte convenuta per il pagamento di un credito, eccepisce in compensazione un controcredito, chiedendo contestualmente la condanna dell'attore al pagamento della differenza).
(3) La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che la domanda riconvenzionale, quando non eccede la competenza del giudice adìto, è ammissibile anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, ove tra le opposte domande sussista un collegamento obiettivo che renda opportuna la trattazione congiunta e la decisione simultanea. L'opportunità del simultaneus processus è, in questo caso, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità.
(4) Potrà, cioè, disporre la remissione dell'intero processo al giudice inderogabilmente competente per la causa riconvenzionale. Se, invece, la competenza del giudice investito della causa principale è inderogabile o quest'ultima è pendente in appello o, ancora, devono applicarsi riti diversi ed incompatibili, si dispone la separazione delle cause. In tali ipotesi, se tra le due cause esiste un nesso di pregiudizialità [v. 34], dovrà essere disposta anche la sospensione della causa pregiudicata [v. 295].