Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13057 del 9 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito e proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal Fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, non solo non comporta il trasferimento dell'intera causa avanti al giudice della verifica dello stato passivo, ma č improponibile, attesa l'esclusivitą del rito per essa previsto a fini pubblicistici.

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