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Capo V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'esercizio delle servitù

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
507 La disciplina dettata dal codice del 1865 su questo tema è rimasta sostanzialmente inalterata. Gli articoli 1063-1071 del testo riproducono, con lievi variazioni e con l'eliminazione di talune esemplificazioni superflue, gli articoli 616, secondo comma, 639-641, 643-647 e 700 del codice anteriore, dei quali è variato l'ordine di collocazione, secondo un criterio più razionale. Ho però introdotto, ai fini di una più organica e completa regolamentazione della materia, alcune nuove norme. Non ha infatti rispondenza nel codice del 1865 l'ultimo comma dell'art. 1068 del c.c., nel quale si dà all'autorità giudiziaria il potere di disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, quando l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. E' parimenti di nuova formulazione la norma concernente l'estensione della servitù nel caso di divisione del fondo su cui grava. Il codice del 1865 (art. 644) regolava l'ipotesi della divisione del fondo dominante, ma nulla disponeva circa la divisione del fondo servente; l'art. 1071 del c.c. del testo colma la lacuna: nel primo comma riproduce la disposizione dell'art. 644 del codice precedente, e nel secondo comma stabilisce che, se il fondo viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata dal fondo stesso, le altre parti vengono liberate. Ho ritenuto superfluo aggiungere che nella divisione occorre tener conto dell'onere che viene a gravare sulla quota di uno dei condividenti.