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Dispositivo dell'art. 2796 Codice Civile

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente [2744; c.p.c. 502].


Ratio Legis

La forma speciale di vendita di cui alla norma (esecuzione forzata pignoratizia) è prevista al fine di un rafforzamento della garanzia, ed anche di una più rapida soddisfazione del credito, posto che, secondo taluni, non occorrerebbe per essa, e a differenza della vendita comune nell'esecuzione forzata ordinaria [v. 2910], titolo esecutivo. Inoltre, tale speciale forma di vendita supera la necessità dell'intervento di un organo statale, necessario nella vendita comune, essendo la procedura affidata all'ufficiale giudiziario che agisce su iniziativa del creditore o direttamente a quest'ultimo, quando le parti abbiano raggiunto un accordo in tal senso. Il creditore ha, comunque, possibilità di scelta e può, pertanto, ricorrere alle forme ordinarie di vendita [v. 2910; c.p.c. 502 ss.], al fine di vedere soddisfatte le sue pretese.

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