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Articolo 744 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Perimento della cosa donata

Dispositivo dell'art. 744 Codice Civile

Non è soggetta a collazione la cosa perita(1) per causa non imputabile al donatario(2) [1256 c.c.].

Note

(1) Al perimento si equipara la situazione in cui il bene, pur esistente, sia non suscettibile di valutazione economica.
(2) Ove il bene sia stato distrutto per colpa di terzi, il coerede obbligato alla collazione deve conferire la somma ottenuta a titolo di risarcimento del danno (v. art. 2043 del c.c.).
Qualora sia coperto da assicurazione (v. 1882), l'indennità assicurativa che abbia percepito va ugualmente conferita.
In caso di distruzione parziale del bene donato, l'obbligo di collazione riguarda la parte residua del bene.

Ratio Legis

Qualora la prestazione si divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue (v. art. 1256 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

361 Quanto all'art. 744 del c.c., mi sono posto il problema se, di fronte al nuovo principio fissato nell'art. 750 del c.c., per il quale anche le cose mobili devono essere imputate secondo il loro valore al tempo dell'aperta successione, fosse giustificato che l'esenzione dalla collazione per effetto del perimento per causa non imputabile al donatario non si estendesse alle cose deperibili con l'uso. Ho considerato che tale diverso trattamento delle cose deperibili non era affatto giustificato, dato che anche in tale ipotesi la causa che produce il perimento della cosa fa venir meno nel patrimonio del donatario quel valore che, senza la causa stessa, vi si sarebbe trovato al momento dell'apertura della successione. Tanto più poi che, se la cosa fosse deperita con l'uso in maniera tale da perdere ogni valore venale, il donatario, per il criterio dell'art. 750, nulla sarebbe tenuto a conferire, benché ne avesse interamente goduto. Ho formulato perciò in termini generali l'art. 744, in maniera che esso trovi applicazione qualunque sia la natura del bene donato. Ho, inoltre, nel nuova testo, modificato la formulazione dell'art. 291 del testo precedente, coordinandola con quella degli articoli 673 e 1218.

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