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Dispositivo dell'art. 1959 Codice Civile

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo (1).
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956 (2).

Note

(1) Per rifiutare l'esecuzione dell'incarico non è necessaria l'insolvenza del promissario o del terzo: è sufficiente anche solo il notevole peggioramento della situazione economica dell'uno o dell'altro.
Se però il promissario o il terzo offrono idonee garanzie [v. 1179], il promittente non può rifiutare l'esecuzione dell'incarico, come risulta dall'art. 1461, in tema di risoluzione del contratto [v. 1321, 1453 ss.].

(2) Norma che, in tema di fideiussione, prevede una delle cause di estinzione della garanzia.


Ratio Legis

La norma prevede la possibilità per il promittente di liberarsi dall'obbligo di eseguire il mandato a seguito del mutamento delle condizioni economiche del promissario o del terzo. Per alcuni autori, però, tale mutamento non è causa di estinzione ma di sospensione dell'obbligo: così il contratto si estinguerà, o alla scadenza del termine se pattuito, o, in mancanza di termine, quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e le condizioni economiche del promissario o del terzo non siano migliorate.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

768La persona richiesta di far credito ha facoltà di sospendere la prestazione, se le condizioni patrimoniali del debitore promissario sono divenute precarie (art. 1959 del c.c., in relazione egli articoli 1461 e 1950). Però, come nella fideiussione per obbligazione futura, anche nel mandato di credito la facoltà stessa si converte, nei rapporti col richiedente, in un dovere sanzionato da responsabilità (art. 1959, secondo comma, che richiama l'art. 1950 del c.c.); e infatti gravi ripercussioni avrebbe nel richiedente la concessione del credito ,nonostante le mutate condizioni patrimoniali del terzo.
La facoltà dl sospendere la prestazione al terzo si risolve, come è evidente, nell'esonero dal dovere di eseguirla quando il mutamento delle condizioni stesse avviene prima che la persona richiesta abbia intrapreso l'esecuzione dell'obbligo assunto (art. 1950, primo conutia). L'obbligazione della persona richiesta viene anche meno se siano divenute precarie le condizioni patrimoniali della persona che ha conferito l'incarico, ossia del fideiussore (art. 1959, primo comma): il che si spiega, perchè l'incaricato di far credito ha fatto particolare assegnamento sulla persona del richiedente e sulle di lui condizioni patrimoniali.

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