Il volume è un commento alla disciplina prevista dal codice civile e dalle relative leggi speciali in materia di contratti di garanzia.
L'Autore tratta le questioni relative ai crediti garantiti e alla tutela dei creditori, approfondendo in particolare tutti gli aspetti delle garanzie fideiussorie e dei patrimoni destinati, nonché quelli che si intersecano con il diritto fallimentare.
Il volume è aggiornato al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con... (continua)
Il negozio fideiussorio, sebbene abbia le sue origini già nell’antico diritto romano, risulta essere un mezzo sempre più utilizzato e in grado di garantire in maniera pratica la solvibilità necessaria tra gli operatori commerciali. Questo volume, pur senza prescindere dai necessari riferimenti dottrinali, offre una disamina della disciplina della fideiussione e degli istituti affini (contratto autonomo di garanzia e mandato di credito) con particolare attenzione... (continua)
Il fideiussore che ha pagato ha regressocontro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [1951].
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale (1).
Se il debitore è incapace [1939], il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio (2).
(1) L'azione di regresso ha un contenuto più ampio di quella di surrogazione, poiché comprende, oltre al capitale (cioè l'importo del debito), anche gli interessi e le spese.
Gli interessi sono quelli effettivamente pagati dal fideiussore, nella misura fissata dalla legge [v. 1284] o dalle parti, misura che può essere o superiore (nel qual caso tale pattuizione deve risultare per iscritto) o inferiore al tasso legale.
Le spese sono quelle relative all'instaurazione (es.: spese per l'acquisto delle marche da bollo) del processo di cognizione, esecuzione o conservazione di cui il fideiussore deve aver comunicato al debitore l'instaurazione. La denuncia della domanda si configura come un onere che grava sul fideiussore che vuole ottenere il rimborso delle somme spese.
È pacifico che l'azione di regresso comprende anche il pagamento dei danni [v. 1223] eventualmente sofferti dal fideiussore per l'inadempimento del debitore.
(2) Il comma 4 deve essere letto congiuntamente all'art. 1939, ultima parte, tenendo presente che il legislatore non ha voluto costringere l'incapace ad adempiere (in via di regresso o di surrogazione) un'obbligazione di cui avrebbe potuto liberarsi opponendo la propria incapacità.