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Dispositivo dell'art. 1461 Codice Civile

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione (1), salvo che sia prestata idonea garanzia[1179, 1959] (2).

Note

(1) Non è quindi necessario il fallimento o uno stato d'insolvenza ai sensi dell'art. 1186, ma è sufficiente il peggioramento delle condizioni patrimoniali del contraente tale da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione. La sospensione della prestazione non può durare all'infinito: successivamente, si può formulare una diffida ad adempiere oppure una domanda giudiziale di adempimento o una domanda di risoluzione.

(2) L'esecuzione della prestazione non può essere sospesa quando l'altro contraente abbia garantito [v. 1936, 2808, 2784] l'adempimento della propria obbligazione in modo tale da ristabilire l'equilibrio tra le parti circa l'affidamento da esse fatto sul buon esito del contratto.


Ratio Legis

La sospensione dell'esecuzione della prestazione, come l'eccezione di inadempimento [v. 1460], costituisce uno strumento di tutela a favore della parte contrattuale che ha interesse a ricevere il corrispettivo della propria prestazione. La giurisprudenza ritiene che non tanto la modificazione peggiorativa della situazione patrimoniale dell'altro contraente debba intervenire successivamente alla stipulazione, quanto la conoscenza di questa modificazione da parte del contraente che se ne vuole avvalere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

662La sospensione della prestazione è considerata legittima quando è conforme a buona fede (art. 1460 del c.c. e art. 1461 del c.c.; cfr. anche art. 1565 del c.c.); così se la prestazione non adempiuta è di lieve importanza, l'inadempimento di una parte non può invocarsi dall'altra per giustificare il proprio. Anche quando talvolta la legge consente la sospensione di fronte ad una inadempienza di lieve entità (art. 1565), la deviazione dal principio generale di proporzione è soltanto apparente, perchè si pone in tal caso l'obbligo di preannunziare la sospensione della propria prestazione; in modo che l'insistere nell'inadempimento, nella specifica ipotesi legale, converte in grave ciò che grave di per sè non sarebbe. E' da notare il ristretto ambito entro cui funziona la clausola del solve et repete (art. 1462 del c.c.). Essa non impedisce di opporre le eccezioni di nullità, di annullabilità o di rescindibilità del contratto, perchè tali impugnative investono l'efficacia stessa della clausola, che non può esplicare validamente la sua funzione prescindendo dalla valida esistenza del contratto che la contiene, e quindi in contrasto con ogni principio di buona fede. Nell'ipotesi poi in cui ha pieno effetto, la clausola non deve servire a preordinare un'autotutela quando motivi gravi inducono a ritenere che ciò sia esorbitante. Il giudice, delibando l'eccezione, può constatare che essa presenta elementi di fondatezza, che vi sia addirittura già una prova semipiena o che sia possibile una pronta indagine sull'eccezione in tal caso, se si ammettesse una pronunzia sulla domanda, che non tenga conto delle eccezioni, si rivestirebbe il contratto di una forza giuridica superiore a quella che ha il titolo cambiario, contro il quale, non ostante il tradizionale rigore della relativa materia, sono opponibili le eccezioni personali di non lunga indagine (art. 65, secondo comma, legge cambiaria). Perciò l'art. 1462 consente che il giudice, anche di fronte alla clausola del solve et repete, possa rinviare la pronunzia sulla domanda quando esistono gravi motivi che giustificano una sospensione della condanna; salvo, a somiglianza di quanto dispone la legge cambiaria, il potere di imporre al debitore, se del caso, un cauzione.

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