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Articolo 222 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricovero in un manicomio giudiziario

Dispositivo dell'art. 222 Codice Penale

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo [96], è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario(1), per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi [43] o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza(2).

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario (1) è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce [la pena di morte o](3) l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni [204].

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario(1) debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso(4).

Note

(1) I manicomi giudiziari sono stati sostituiti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, sulla base di quanto disposto in materia di ordinamento penitenziario dagli articoli 62, comma 1 e 2, l. 26 luglio 1975, n. 354 e 98, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Si ricordi poi che questo è stato ora abrogato e sostituito con l'art. 111, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.
(2) Tale comma è stato colpito dalla sentenza 8 luglio 1982, n. 139 con cui la Corte Costituzionale lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura.
(3) La pena di morte è stata abolita dal nostro ordinamento e sostituita con la pena dell'ergastolo (v. 17).
(4) La Corte Costituzionale si è pronunciata successivamente, con sent. 24 luglio 1998, n. 324, nel senso dell'illegittimità costituzionale del presente comma, in quanto estende l'applicabilità delle disposizioni relative al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario al caso dei minori prosciolti per ragione di età. Secondo tale sentenza, i minori non dovrebbero più essere destinatari di provvedimenti di misure di sicurezza da scontare all'interno di ospedali psichiatrici giudiziari. Si tratta, infatti, di una misura di sicurezza detentiva per la quale non sono previste modalità che tengano conto delle specifiche esigenze dei minori. La decisione della Corte ha quindi determinato un vuoto normativo con conseguenze rilevanti, in quanto in diritto e in fatto sono caducate le misure in esame nei confronti di minori.

Ratio Legis

Tale misura di sicurezza risponde all'esigenza di garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del soggetto, così da renderne poi possibile il ritorno alla vita normale, elidendone al contempo la pericolosità sociale. Tale misura è stata comunque considerata non appropriata dalla Corte Costituzionale per i minori.

Spiegazione dell'art. 222 Codice Penale

Il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) rappresenta una misura di sicurezza predisposta per soggetti non imputabili a causa di infermità psichica (art. 88), cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 95) o sordomutismo (art. 96), giudicati socialmente pericolosi, ad eccezione dei minori.

La misura in oggetto si applica altresì a soggetti imputabili al momento della commissione del reato, ma successivamente colpiti da infermità psichica, qualora la pena detentiva sia incompatibile con lo stato di infermità (art. 148).

La durata minima della misura viene determinata in base all'entità della pena, astrattamente prevista per il fatto commesso (dato che, a parte l'ipotesi di infermità sopravvenuta, nessuna pena può essere stata inflitta al non imputabile).

Appare fondamentale sottolineare che la nozione di infermità psichica di cui al presente articolo non coincide con il vizio totale di mente ex art. 88, dato che certe infermità fisiche o certe infermità psichica temporanee, capaci di menomare la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato, non legittimano l'applicazione del ricovero in un OPG. In tali ipotesi, infatti, cessata la fase acuta della patologia, il soggetto è reintegrato nelle sue facoltà psichiche.

Quanto detto va ulteriormente integrato dalla considerazione per cui, come per tutte le misure di sicurezza, il giudice non può prescindere da un accertamento in ordine alla persistente pericolosità del soggetto, non vigendo più alcuna presunzione in merito.

Il D.L. n. 52/2014 ha tuttavia sancito il principio per cui il ricovero in OPG può essere disposto solamente quando ogni altra misura risulti inadeguata in relazione alle esigenze di cura e di controllo della pericolosità sociale.

Lo stato in cui versano gli OPG aveva infatti già da tempo indotto la scienza psichiatrica a richiedere il superamento del ricovero in esame, ritenendo necessaria la cura dell'infermità mentale in luoghi di “normalità”.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario costituisce una misura di sicurezza particolarmente afflittiva che, per questo motivo, dovrebbe essere adottata solo come extrema ratio e dovrebbe comunque essere sempre volta al recupero sociale del soggetto che si è reso colpevole di un fatto di reato senza, tuttavia, essere in quel momento capace di intendere e di volere.
Il sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari ha tuttavia presentato delle forti criticità fin dalla sua nascita, proprio per l’inadeguatezza di tali strutture di garantire una efficace cura dei soggetti ricoverati, peggiorando in molti casi la salute degli stessi, anche a causa delle carenze strutturali e organiche delle strutture stesse.
La L. 17 febbraio del 2012, n. 9, intitolata “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento della carceri”, ha cercato di superare definitivamente il sistema degli ospedali psichiatrici giudiziari, fissando nel primo febbraio del 2013 la data per la chiusura degli stessi e la conversione di tali strutture in REMS (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza).
In particolare, la legge citata ha previsto che il Ministro della salute emanasse un decreto per definire i requisiti strutturali e organizzativi di tali nuove residenze, sulla base dei seguenti criteri:
  1. esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
  2. attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  3. destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 24 luglio 1998, ha dichiarato l’incostituzionalità dell'art. 222 nella parte in cui prevedeva l’applicazione di tale istituto anche ai minori, per contrasto con gli articoli 2, 3, 27 e 31 della Costituzione, oltreché con le norme internazionali relative alla tutela dei minori (art. 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989).
Conforme al principio di legalità è apparso tuttavia applicare al minore non imputabile per vizio totale di mente, ma socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario.
Altra censura mossa dalla Consulta alla norma in commento è stata quella pronunciata con la sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, con la quale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma di cui all’art. 222 nella parte in cui “non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”.
Le esigenze terapeutiche del singolo soggetto, infatti, nonché il suo concreto livello di pericolosità sociale, potrebbero non giustificare la misura del ricovero nell’ospedale giudiziario, consentendo l’applicazione da parte del giudice di una misura meno afflittiva e più adatta alle esigenze di cura e di reinserimento del soggetto, come potrebbe essere, ad esempio, la libertà vigilata.
Tale presa di posizione a livello giurisprudenziale si è riflessa a livello legislativo nell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 31 marzo 2014 n. 52, il quale prevede che “il giudice dispone nei confronti dell’infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all’art. 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell’art. 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.
Per quanto riguarda l’interpretazione del concetto di “infermità psichica” si ritiene che tale infermità debba rivestire un carattere di permanenza, non dandosi luogo a ricovero nel caso in cui l’alterazione mentale del soggetto sia solo transitoria, non potendo in alcun modo configurare un pericolo per la collettività.
Molto discussa la questione dell’applicabilità o meno di tale disciplina anche ai cosiddetti “disturbi della personalità”, tradizionalmente esclusi dal concetto di infermità psichica giuridicamente rilevante.
Tuttavia, di recente, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di fare rientrare i disturbi della personalità nel novero delle malattie mentali, purché rivestano precisi caratteri di intensità e gravità, tali da renderle idonee ad incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto.
Non rilevano, viceversa, le anomalie del carattere o altro genere di alterazioni che però non siano di gravità o intensità tali da inibire la capacità di intendere e di volere.
Il soggetto, per essere destinatario dell’istituto in esame, deve aver commesso un fatto di reato doloso punito con una pena superiore nel massimo a due anni.
L’accertamento del dolo presenta in tali circostanze delle notevoli difficoltà di accertamento, proprio perché l’elemento soggettivo va accertato all’interno di un quadro di patologia del soggetto, per cui bisogna accertare se lo stato soggettivo doloso avrebbe potuto sussistere se il soggetto fosse stato ipoteticamente in grado di intendere e di volere, secondo una valutazione basata sull’id quod plerumque accidit.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 222 Codice Penale

Cass. pen. n. 12399/2019

In caso di proscioglimento da una contravvenzione per infermità psichica è illegittima l'applicazione, ai sensi dell'art. 222 cod. pen., della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o di altra misura idonea individuata dal giudice, dovendosi escludere che le modifiche apportate alla disciplina in materia dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, abbiano determinato il superamento della distinzione tra delitti e contravvenzioni ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza.

Cass. pen. n. 34453/2010

Il giudice che in concreto ritenga adeguata una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario deve necessariamente fare riferimento alle misure di sicurezza sì come previste e disciplinate dalla legge, e non può sottoporre il prosciolto a una misura il cui contenuto attuativo sia difforme dalla previsione legale.

Cass. pen. n. 9656/2010

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale del riesame sostituisca la misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso una casa di cura psichiatrica interna al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con altra misura di sicurezza provvisoria presso una struttura comunitaria psichiatrico-residenziale da individuarsi a cura del locale centro di salute mentale, poiché è precluso al giudice applicare misure di sicurezza diverse da quelle previste dalla legge, pena la violazione del principio di legalità, di cui all'art. 25, comma terzo, Cost., che sottende una stretta riserva di legge.

Cass. pen. n. 46930/2009

La riduzione per il rito abbreviato non incide sulla pena da considerare, ai sensi dell'art. 222 cod. pen., per la determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Cass. pen. n. 22193/2008

In tema di misure di sicurezza personali, il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito della sentenza della Corte cost. n. 139 del 1982 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p., nella parte in cui non subordina, nel caso di imputato prosciolto perché non imputabile per infermità psichica (art. 88 c.p. ), detto provvedimento al previo accertamento da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale derivante da tale infermità al momento della applicazione della misura non è più applicabile obbligatoriamente ed automaticamente. Ne consegue che ove il giudice ritenga di applicare la misura del ricovero in ospedale psichiatrico ovvero una misura diversa (sent. Corte cost. n. 253 del 2003 ) ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

Cass. pen. n. 17951/2004

Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 c.p. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall'art. 442 c.p.p., stante il carattere processuale di detto istituto. (Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l'ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci).

Cass. pen. n. 9477/2003

In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).

Cass. pen. n. 3710/1999

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 324 del 1998, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui prevedeva l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve ritenersi conforme al principio di legalità applicare nei confronti del minore non imputabile per vizio totale di mente e socialmente pericoloso, la misura del riformatorio giudiziario, da applicare nelle forme del collocamento in comunità a norma dell'art. 36, comma 2, del D.P.R. n. 448 del 1988, trattandosi di situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 98 c.p., cui fa rinvio l'art. 224, terzo comma, dello stesso codice. In tal caso, la durata minima della misura non potrà essere quella prevista dall'art. 222, secondo comma, c.p., essendo divenuta tale norma inapplicabile ai minori a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, ma sarà quella prevista dall'art. 224, secondo comma, per il riformatorio giudiziario.

Cass. pen. n. 3149/1991

In tema di misure cautelari personali, l'art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può, ai sensi dell'art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Cass. pen. n. 618/1990

Il periodo di ricovero dell'imputato in un ospedale giudiziario, durante la detenzione in stato di custodia cautelare, va computato ai fini della determinazione della residua pena da espiare e, dunque, a norma dell'art. 137 c.p., dev'essere detratto dalla durata complessiva della pena comminata per il reato al quale ineriva lo stato di detenzione, avendo determinato - comunque - una privazione della libertà personale.

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