(1).
(1) Art. abrogato ex l. 10-10-1986, n. 663 (art. 31 n. 1) (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Questo al c. 2 dispone: «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».
Il testo previgente dell'art. 204 così recitava: «Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.
Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:
1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;
2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.
È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso».
La norma, oltre alla regola generale del previo accertamento in concreto, da parte del giudice della pericolosità sociale del soggetto, prevedeva anche ipotesi tassative di pericolosità sociale presunta, iuris et de iure.
Tale disciplina si poneva in contrasto con i più importanti principi costituzionali, potendo esulare la corrispondenza tra pericolosità presunta ed effettivo giudizio concreto.
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte, dichiarando l'illegittimità di specifiche presunzioni di pericolosità (del minore non imputabile, del prosciolto per infermità di mente, del semi infermo di mente).
Tuttavia una riforma generale è avvenuta soltanto con la l. 663/86 (c.d. legge Gozzini), che ha abolito ogni forma di presunzione legale di pericolosità sociale.