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Articolo 71 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Dispositivo dell'art. 71 Codice Civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934] o dell'usucapione [1158 ss.].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [53, 56 co. 2, 73, 1219].

Spiegazione dell'art. 71 Codice Civile

L'articolo descrive una ipotesi complessa, che si verifica qualora la morte sia avvenuta dopo la dichiarazione di assenza, e l'eredità venga così devoluta, ma successivamente venga accertato - con sentenza modificativa della dichiarazione di assenza - che l'assente era in vita al momento dell'apertura della successione. Se per effetto di tale sentenza non sono cambiati i soggetti aventi diritto all'immissione nel possesso dei beni, sarà ben possibile agire in petizione ereditaria da parte della persona di cui si ignora l'esistenza, o dei suoi eredi o aventi causa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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