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Articolo 1804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Obbligazioni del comodatario

Dispositivo dell'art. 1804 Codice Civile

Il comodatario è tenuto a custodire [1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [1176](1). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [1805].

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa(2), oltre al risarcimento del danno [1218, 1819, 1820].

Note

(1) Il comodatario, in particolare, deve conservare la cosa in modo che possa essere restituita al comodante, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti (v. 1808 c.c.).
(2) Se si ritiene che il contratto preveda l'obbligazione restitutoria a carico del comodatario, la norma configura un'ipotesi di risoluzione per inadempimento; se, invece, si costruisce la fattispecie nel senso che l'unica obbligazione grava sul comodante (e si tratterebbe del dovere di non esigere la restituzione del bene prima della scadenza) si deve concludere che la norma delinea un diritto di recesso (1373 c.c.) a favore del comodante stesso (v. 1803 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il comodatario non diviene proprietario del bene ma mero detentore (1140 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1804 Codice Civile

Obbligazioni del comodante

Prima di parlare delle obbligazioni del comodatario, che sono impensabili senza l'obbligazione del comodante, dobbiamo intrattenerci brevemente su quest'ultima, sebbene il nuovo codice non abbia voluto farvi allusione, tanto che ha eliminato proprio il capo che ne trattava e l'art. 1815 del vecchio codice che vi faceva particolare, seppur non perspicuo, cenno.

L'essenza del comodato sta (come più volte si è visto) nel « beneficium tribuere ». Il che viene realizzato (si dice) mediante l'assunzione e l'adempimento dell'obbligazione, da parte del comodante, di permettere (« gestalten »), gratuitamente e temporaneamente, l'uso della cosa al comodatario, di lasciargliela per l'uso (« Gebzauchsiiberlassung »), astenendosi dal turbarlo (« storen ») sino alla scadenza del termine. Ma è ovvio che non si può lasciare una cosa ad uno se prima non gli viene data, da cui la necessità - logica oltre che giuridica - di parlare anzitutto dell'obbligazione del comodante di rendere possibile l'uso al comodatario, consegnandogli la cosa. Che, poi, per la realità, ancora impressa al contratto, la consegna abbia luogo al momento stesso della conclusione del contratto, vuol dire solo questo: che l'esecuzione qui si salda con l'assunzione dell'obbligazione, e non certo che possa concepirsi senza di essa. La consegna (si ripete) in se è un fatto, o atto amorfo, se non è colorito e sorretto dal suo substrato obbligatorio. Non si può pensare (almeno qui) ad essa, senza presupporre un obbligo che venga con la stessa adempiuto.

Pertanto, se la consegna è stata solo parzialmente eseguita, il comodante sarà tenuto a completarla. Come sarà tenuto ad effettuarne la riconsegna, se, per caso, la cosa, prima della scadenza del termine ritorni in suo possesso.

Con la consegna, infatti, ha inizio l'esecuzione dell'altra obbligazione (o, se si preferisce, dell'altro aspetto dell'obbligazione) del comodante, di lasciare, per un tempo determinato, la cosa presso il comodatario, perché la usi secondo il contratto.

Questa è una tipica obbligazione (negativa) ad esecuzione continuata, che deve essere adempiuta per tutta la durata del contratto, ed in cui è evidente la tensione di volontà (Willensanspannung) che il debitore deve imporsi per conseguire l'effetto a cui mira. Egli presta non una volta sola ma senza posa (« giorno per giorno, ora per ora »).

Non si deve peraltro confondere l'obbligazione stessa con altre analoghe, ma di più ampio contenuto, come quella del locatore, che non si limita a permettere che altri usi, e si estende alla garanzia dell'uso stesso (gebrauchsgevahrung). Quindi, il comodante non ha l'obbligo di manutenzione della cosa, né di recuperarla al comodatario se viene sottratta a quest'ultimo. Egli deve, dopo aver provveduto alla consegna, non solo non sottrarre la cosa al comodatario, sia direttamente che indirettamente, ma nemmeno turbare l'uso della stessa in qualsiasi altro modo: in caso contrario, è tenuto al risarcimento dei danni.


Liberazione per eccessiva onerosità sopravvenuta

La legge, però, prevede (art. 1809 del c.c.) il caso in cui — per sopravvenute circostanze (« per urgente ed impreveduto bisogno ») — l' obbligazione contratta dal comodante sia divenuta per lui eccessivamente onerosa: e, in tal caso, non potendosi applicare i principi generali (artt. 1467 e 1468), consente, con formula assai più rigorosa di quella precedentemente usata, in cui è escluso ogni potere discrezionale da parte dell'autorità giudiziaria, l' immediata risoluzione del contratto.


Poteri del comodatario

Il potere del comodatario (entriamo così a parlare dei limiti imposti al beneficium) non si estende, anzitutto, al di là dell'uso della cosa. Di regola, no comprende quindi la percezione dei frutti, al qual principio si fa eccezione quando le parti abbiano considerato il frutto di una cosa come l'unico modo d'usare di essa, com'è nell'esempio scolastico della giumenta comodata per trarne latte.

L'uso è determinato dalla convenzione o, in difetto, dalla natura della cosa.

In mancanza di particolari pattuizioni (espresse o tacite) si intende esteso a tutte le utilità che possono normalmente trarsi dalla cosa. La giurisprudenza, sotto il vecchio codice, vi faceva rientrare anche l'utilizzazione di immobili mediante la locazione degli stessi. Alla quale conclusione, peraltro, non è ora più possibile pervenire, poiché il nuovo codice — fondandosi sul carattere strettamente personale del comodato — ha sancito il divieto di qualsiasi forma di concessione, da parte del comodatario, di godimento a terzi, senza il consenso del comodante. Onde, non solo non sarà consentito, senza il consenso stesso, il sub-comodato, e neppure la locazione.

Se il comodatario, senza esservi autorizzato, dà in pegno la cosa, è responsabile — anche — di appropriazione indebita.


Sua responsabilità, in diritto romano

Alla luce delle più recenti ricerche romanistiche, il criterio della diligentia, su cui è regolata nelle fonti la responsabilità del comodatario secondo le varie gradazioni dipendenti dall' utilitas che dal comodato viene tratta, è dovuto ai compilatori, ed anche il criterio soggettivo della culpa risale ad epoca abbastanza recente. Alle radici dell'istituto c'è sostanzialmente una responsabilità oggettiva per custodia dedotta automaticamente da determinati eventi.

Ciò non influisce direttamente nel nostro sistema, che ha adottato una nozione uniforme di diligenza del buon padre di famiglia per commisurare la responsabilità del comodatario, ma vi influisce indirettamente perché rafforza le premesse da cui siamo partiti, e cioè che in diritto romano, almeno in epoca classica, il comodato fu disciplinato più nel suo aspetto oggettivo, di stato di fatto, che nel suo aspetto essenziale di rapporto obbligatoria. Il che spiega il rilievo dato all'elemento reale, ma dimostra anche come ogni ragione per sopravvalutare quest'ultimo sia venuta ormai a mancare.


Sua responsabilità nel diritto positivo

In omaggio al principio generale che — salvo rare eccezioni — non c'è responsabilità senza colpa, e che l'interesse (utilitas) che possa avere spinto i contraenti non ha alcuna influenza nella commisurazione della responsabilità stessa, il casus, sia minor che maior, non è carico del comodatario. Provata, perciò, la perdita o il deterioramento della cosa, toccherà al comodatario stesso — secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia di colpa contrattuale (art. 1218 del c.c.) — dimostrare, per liberarsi, che la perdita o il deterioramento è dovuto a causa a lui non imputabile.

A torto alcuni ritengono, e altri negano, che il furto della cosa costituisca sempre fortuito. La verità, almeno per il nostro diritto, sta nel mezzo: e cioè, del furto, come d'ogni altro evento dannoso, risponde il comodatario, a meno che non provi che è avvenuto nonostante i provvedimenti cautelari presi secondo la normale diligenza.

Lo stesso, pressappoco, può dirsi per l'incendio che, di per sé, non costituisce fortuito, onde per cui il comodatario è tenuto, a meno che non provi che è dovuto a causa a lui non imputabile, e, se la causa di esso rimane ignota, che è stata spiegata la normale diligenza del buon padre di famiglia.


La risoluzione per inadempimento

Nei caso di inosservanza sia degli obblighi di custodia e conservazione, sia di quelli relativi all'uso ed alla sua incedibilità, il nuovo codice — troncando annose dispute — prevede, oltre al risarcimento dei danni, la risoluzione del contratto. Il che non contraddice con la nostra costruzione, perché, come la risoluzione convenzionale prevista nel caso di inadempimento di un modus in una donazione modale (art. 793 del c.c. ult. cap.) non fa venir meno l' unilateralità della donazione stessa, e non conferisce all'obbligazione che dal modus scaturisce carattere di corrispettività nei confronti di quella principale assunta dal donante, così la risoluzione dalla legge prevista in caso di inadempimento agli obblighi (aventi una certa affinità con quelli modale) derivanti al comodatario, non esclude e la gratuita del comodato stesso.


Solidarietà fra comodatari

Nel caso di più comodatari, la solidarietà, espressamente prevista dall'art. 1814 del vecchio codice, discende ora dai principi generali (art. 1294 del c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

548 Nell'articolo 628 ho aggiunto il divieto del cosiddetto subcomodato, che può essere rimosso dal consenso del comodante. Questo divieto mi è parso di scendesse dalla natura del comodato che, traendo origine dell'amicizia o dalla deferenza, deve normalmente far considerare con limiti ristretti la cerchia delle persone alle quali può essere consentito l'uso delle cose.
Ho precisato altresì che, oltre all'assunzione dei danni, in caso di inosservanza degli obblighi di custodia e di conservazione che incombono al comodatario, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa; del che non è cenno né nel codice, né nel progetto. Mi è sembrato necessario dirlo perché il comodato non implica obbligazioni corrispettive e quindi non tollera l'applicazione dell'articolo 253. Peraltro ripugna il mantenere in vita i diritti del comodatario quando egli ha contravvenuto ai più essenziali suoi doveri.

Massime relative all'art. 1804 Codice Civile

Cass. civ. n. 4358/2022

In tema di danno occorso ad un prestatore d'opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell'area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l'ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d'opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell'incaricato che per l'assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell'incarico conferito, avente ad oggetto il montaggio di un tendone di otto metri di altezza)

Cass. civ. n. 6203/2014

In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.

Cass. civ. n. 1018/1976

L' uso per il quale la cosa viene comodata, qualora non sia specificamente determinato e limitato in contratto, è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l'utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale. In particolare, l'utilizzazione di una cosa immobile ricevuta in comodato, realizzata mediante la locazione di essa, non eccede detto criterio né contrasta col carattere personale dell'uso, che resta tale e legittimo anche quando l'utente goda della cosa in modo indiretto, purché non sostituisca altri a sé nella posizione giuridica di comodatario. La locazione della cosa immobile comodata, posta in essere dal comodatario con un terzo, essendo condizionata alla persistenza del rapporto di comodato non compromette il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per scadenza del termine convenuto in comodato o per sopravvenienza di urgente ed impreveduto suo bisogno.

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Anonimo chiede
venerdì 05/05/2017 - Lazio
“Nel caso in cui il comodatario sia autorizzato con regolare contratto a parcheggiare soltanto la sua auto nella proprietà del comodante e consenta invece ad un'altra auto di parcheggiare, nonostante l'invio di due diffide, come può il comodante far valere i propri diritti. Può chiamare il carro attrezzi, a sue spese, rimuovere l'auto abusivamente parcheggiata e appoggiarla in un deposito comunale o altro parcheggio sicuro anche se a pagamento?”
Consulenza legale i 11/05/2017
Secondo il disposto dell’art. 1803 c.c. il comodato è quel contratto essenzialmente gratuito e a forma libera con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Parte della dottrina ha voluto qualificare tale contratto come unilaterale, cioè con obbligazioni a carico di una sola parte, ravvisando tale obbligazione non tanto nell’obbligo di restituire la cosa posto a carico del comodatario, quanto in quello del comodante di non pretendere capricciosamente la restituzione anticipata del bene dato in comodato e di lasciarlo quindi godere al comodatario (l’obbligo di restituzione si è ritenuto essere più che altro un effetto naturale che consegue alla cessazione del rapporto).

Per quanto riguarda gli obblighi principali del comodatario, la norma a cui fare riferimento, anche per la soluzione del caso che ci interessa, è quella contenuta nell’art. 1804 c.c., ai sensi del quale il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, a servirsene per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa stessa (art. 1804 comma 1 c.c.), ed infine a non concederla ad un terzo in godimento senza il consenso del comodante (art. 1804 comma 2 c.c.).

Il comodante, da parte sua, può recedere immediatamente dal contratto se il comodatario cede senza il debito consenso il godimento del bene o non adempie agli obblighi di custodia e di conservazione (art. 1804 comma 3 c.c.), tra cui l’obbligo dei servirsi della cosa per l’uso determinato dal contratto.

Alla luce di quanto contenuto nella norma sopracitata, dunque, può dirsi che se il contratto di comodato prevede esplicitamente che il comodatario può servirsi dell’immobile dato in uso gratuito soltanto per il parcheggio della propria autovettura, con espressa esclusione di autovetture a terzi appartenenti, l’uso che il comodatario fa del bene consentendo a terzi di parcheggiarvi la propria autovettura contravviene chiaramente agli obblighi su di lui incombenti di servirsi della cosa per l’uso determinato nel contratto e di non concederne a terzi il godimento.

Per dar prova di ciò, tuttavia, si richiede che siano ben individuati contrattualmente i limiti di utilizzazione del bene stesso da parte del comodatario, poiché in mancanza della espressa pattuizione delle parti sul punto o, comunque, di circostanze o elementi dai quali si possa dedurre la chiara volontà delle parti, il comodatario potrà utilizzare la cosa conformemente alla natura ed alla destinazione economica di essa.

Nel dubbio, comunque, prevale in giurisprudenza la tesi secondo cui debba essere adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.

Ricorrendone i predetti presupposti, dunque, il comodante sarà legittimato a chiedere la restituzione del bene ex art. 1804 comma 3 c.c., e ciò soprattutto se tale comportamento abbia formato già oggetto di due diffide inviate dal comodante all’indirizzo del comodatario.

Trattasi di una delle poche ipotesi di restituzione anticipata del bene dato in comodato univocamente ammesse dalla giurisprudenza, utilizzabile come rimedio per l’inadempimento del comodatario esclusivamente in caso di violazione degli obblighi espressamente richiamati dalla predetta norma, che integrano altrettante ipotesi di abuso della cosa oggetto del comodato e di violazione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.

Qualora poi il comodatario si rifiuti di restituire spontaneamente l’immobile, poiché tale comportamento rileva sul piano dei rapporti contrattuali, il comodante sarà legittimato ad agire in giudizio con l'azione di restituzione, fondata sulla risoluzione per inadempimento del contratto.

Per quanto concerne il dubbio relativo alla richiesta di intervento di un carroattrezzi, va detto che, seppure sia pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che in presenza di un contratto di comodato il comodatario sia un mero detentore della cosa, mentre il possesso continui a permanere in capo al comodante anche dopo la consegna, si ritiene che tale possesso non possa legittimare ad accedere nell’immobile detenuto da altri per la finalità di asportare un mezzo che si ritiene vi si trovi illecitamente parcheggiato, altri essendo gli strumenti giuridici di cui avvalersi per raggiungere tale scopo (ossia, come detto prima, il diritto alla immediata restituzione del bene concesso in comodato per inadempimento del comodatario).