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Articolo 39 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette

Dispositivo dell'art. 39 TUPI

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303(1).

Note

(1) Tale comma 1 è stato modificato dall'art. 3 comma 9 lett. c) della L. 19 giugno 2019, n. 56.

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Consulenze legali
relative all'articolo 39 TUPI

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Manuela M. chiede
mercoledģ 03/06/2020 - Sicilia
“Buongiorno,

Vorrei un chiarimento se posso dichiarare di essere in possesso dei titoli di riserva nella presentazione di una domanda di partecipazione al concorso 95 posti da Funzionario giuridico pedagogico ( il bando e il facsimile di domanda si trova sul sito Giustizia scadenza al 29Giugno)
Io sono iscritta nell'elenco Provinciale nella categoria "orfani di caduti per causa di servizio" a norma dell'art.19 della legge n 482/2.4.68 ma sul certificato di iscrizione compare: "....(tale certificato) e' valido solo se esibito unitamente ad un certificato di iscrizione alla 1' classe del collocamento, di data recente, da richiedere alla competente sezione di Collocamento."
Io lavoro all'estero con un contratto a tempo indeterminato e mi sono dovuta cancellare dall'ufficio di collocamento in Italia.
A questo punto non mi e' chiaro se posso dichiarare di essere in possesso dei titoli di riserva ART. 2 del bando del concorso ( perfavore da non confondere con i titoli di preferenza e precedenza art. 11 dello stesso bando) visto che non avro' modo di presentare un certificato di iscrizione alla prima classe di collocamento.
Vorrei sapere se posso dichiarare di essere in possesso del titolo di riserva e se lo dichiaro cosa succede se, vincitrice del concorso non dovessi poter presentare il certificato della prima classe del collocamento?
Secondo l'art.10 della LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56 in riferimento alla prima classe di collocamento riporta: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiorea venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione;
c'e' stata una sentenza Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Ancona Salvatore, iscritta al n 54 del registro ordinanze 1998 e pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica n 6, prima serie speciale dell’anno 1998 dove sembra sia accertato il diritto ad essere annoverati nella classe avente precedenza nell'avviamento al lavoro debba risultare garantito anche ai lavoratori autonomi non meno che a quelli subordinati.
( la cancellazione dal collocamento nel caso descritto sopra era conseguente a apertura di partita iva e quindi lavoro autonomo). Non ho trovato nulla sul lavoro all’estero pero’.
Io ho un contratto di lavoratore dipendente a tempo indeterminato ( in una societa' privata in UK di 37.50 ore a settimana) al momento con una riduzione dell'orario settimanale di 26 ore a settimana a causa covid-19 ) Potrebbe questa riduzione di orario essere considerata a tempo parziale anche se supera le 20 ore settimanali?
Non voglio assolutamente dichiarare una cosa non vera ( essere iscritta alle categorie protette ma non poter presentare il certificato di iscrizione al collocamento 1' classe) ma vorrei poter tutelare la mia posizione, io non lavoro in Italia ma legando il certificato delle categorie protette al certificato di disoccupazione sembra che io perda qualsiasi possibilita’ di far valere la riserva ai sensi dell'art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 dal momento in cui aspiro a lavorare in Italia!

Ringrazio anticipatamente per l’assistenza.
Spero di ricevere presto una risposta”
Consulenza legale i 09/06/2020
Soltanto i soggetti iscritti alla prima classe del collocamento, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva di posti. La ratio è quella di favorire l’inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; venendo meno la disoccupazione (e dunque l’iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare. Diversamente, si creerebbe un favor per il soggetto non più iscritto agli elenchi del collocamento (in quanto «occupato») ai danni degli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione pervenendosi all’effetto distorsivo di consolidamento della posizione lavorativa del soggetto non più inoccupato in spregio all’aspirazione dell’inserimento lavorativo di tutti gli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione e perciò iscritti nelle liste.
Peraltro, quando il legislatore ha voluto estendere la riserva anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell’art. 1, comma 2, legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, secondo la quale “I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa”.
Tale ultima norma, ai sensi dell’art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche a “agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”.
Ad esclusione di tali casi, invece, per rientrare nelle categorie che godono dei titoli di riserva è necessario essere iscritti alla prima classe del collocamento.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 65/1999, relativa all’iscrizione del lavoratore autonomo alla prima classe del collocamento (caso citato nel quesito), ha equiparato la situazione del lavoratore autonomo a quello dei lavoratori part-time in quanto si trattava di un lavoro di modesta entità, cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale.
Non sembra assimilabile al sopracitato caso un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (solo temporaneamente ad orario ridotto, tra l’altro con orario di 26 ore e non 20 come il part time che, secondo la normativa, consentirebbe l'iscrizione nella prima classe del collocamento).
Per quanto riguarda le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, la giurisprudenza oscilla tra la tesi più restrittiva che prevede l’esclusione dal concorso con decadenza dalla procedura di assunzione e la tesi più elastica che prevede l’inserimento in graduatoria senza tenere conto dei titoli non effettivamente posseduti.