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Articolo 76 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti dell'autoritą giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 76 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dall'art. 1, co. 1, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

[1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:

  1. a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
  2. b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
  3. c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
  4. d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
  5. e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
  6. f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
  7. g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  8. h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
  9. i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.

6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.

8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.

10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni.]

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