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Articolo 91 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

Dispositivo dell'art. 91 TUIR

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

  1. a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
  2. b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
  3. c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
  4. d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

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