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Articolo 61 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Recupero delle imposte prenotate a debito

Dispositivo dell'art. 61 TUR

1. [Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 , sul gratuito patrocinio.] (1)

2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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