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Articolo 50 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Atti ed operazioni concernenti societā, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

Dispositivo dell'art. 50 TUR

1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di societā o di enti, diversi dalle societā, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalitā giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attivitā commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile č costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivitā e degli oneri accollati alle societā, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.

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