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Articolo 47 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Enfiteusi

Dispositivo dell'art. 47 TUR

1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile č costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.

2. Per l'affrancazione la base imponibile č costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.

3. Il valore del diritto del concedente č pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta č pari alla differenza tra il valore della piena proprietā e la somma dovuta per l'affrancazione.

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