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Articolo 23 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, ereditą e comunioni indivise

Dispositivo dell'art. 23 TUR

1. Se una disposizione ha per oggetto pił beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota pił elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni mobili e le rendite facenti parte di una ereditą indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'ereditą o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivitą si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

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