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Articolo 103 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 103 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata, accertata un'inabilitą permanente indennizzabile, deve presentare all'istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.

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