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Articolo 22 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 22 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 350, a decorrere dal 5 dicembre 1994.

[L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:

  1. a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;
  2. b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni prescritte;
  3. c) del libro di matricola per i lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.]

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