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Articolo 27 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Requisiti delle organizzazioni di produttori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 27 Testo unico sull'agricoltura

Articolo soppresso dal D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantitą o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

  1. a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
  2. b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
  3. c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualitą prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in pił regioni, č competente al riconoscimento la regione nel cui territorio č stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento.]

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