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Articolo 26 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Organizzazioni di produttori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 26 Testo unico sull'agricoltura

Articolo soppresso dal D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

  1. a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
  2. b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
  3. c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
  4. d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualitą delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualitą delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversitą.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

  1. a) societą di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societą costituite dai medesimi soggetti o da societą cooperative agricole e loro consorzi;
  2. b) societą cooperative agricole e loro consorzi;
  3. c) consorzi con attivitą esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o societą consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

  1. a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
  2. 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
  3. 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivitą delle organizzazioni, ad una sola di esse;
  4. 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;
  5. 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalitą istituzionali;
  6. 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
  7. b) contengano disposizioni concernenti:
  8. 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
  9. 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
  10. 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresģ, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresģ una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalitą istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalitą per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalitą posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.]

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