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Articolo 12 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 10/04/2024]

Operazioni fondiarie dell'ISMEA

Dispositivo dell'art. 12 Testo unico sull'agricoltura

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.

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