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Articolo 4 bis Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 10/04/2024]

Imprenditoria agricola giovanile

Dispositivo dell'art. 4 bis Testo unico sull'agricoltura

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente un'età non superiore a 40 anni.

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