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Articolo 13 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

[Aggiornato al 04/01/2024]

Trattamento economico dei magistrati tributari

Dispositivo dell'art. 13 bis Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione

1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale(1) .

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. p) della L. 31 agosto 2022 n. 130.

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