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Articolo 11 Norme sui licenziamenti individuali

(L. 15 luglio 1966, n. 604)

[Aggiornato al 30/03/2023]

Dispositivo dell'art. 11 Norme sui licenziamenti individuali

[La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.](1)

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108.

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