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Articolo 25 Norme sui contratti agrari

(L. 3 maggio 1982, n. 203)

[Aggiornato al 01/01/2018]

Conversione dei contratti associativi

Dispositivo dell'art. 25 Norme sui contratti agrari

Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28, 29, 36 e 42.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria(1)(2).

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della l. 3 maggio 1982 n. 203 nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153 o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso".
(2) La L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha disposto (con l'art. 2) che "La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge."

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