Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5753 del 25 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento, sanzione idonea a privare il lavoratore e la sua famiglia dei mezzi sufficienti alla sua esistenza, deve conseguire ad illeciti di proporzionata gravità e non a fatti, seppure penalmente rilevanti, che oltre ad arrecare un tenue danno patrimoniale al datore di lavoro, non sono destinati verosimilmente a ripetersi una volta contestati e seguiti da una sanzione disciplinare conservativa, e perciò interrompono in modo non irreparabile il nesso fiduciario che è alla base del rapporto di lavoro. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ravvisato in un artificio documentale posto in essere dal dipendente, volto ad ottenere il rimborso delle spese di tre viaggi aerei a tariffa intera mentre i viaggi erano stati effettuati a tariffa ridotta, un fatto certamente sanzionabile, ma non con il più grave dei provvedimenti disciplinari, attesa la modestia del lucro ottenibile mediante il suddetto artifizio e l'assenza di precedenti illeciti commessi dal dipendente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.