Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5601 del 23 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In considerazione della necessaria proporzionalitą tra infrazione compiuta dal lavoratore e conseguente sanzione disciplinare e della gravitą degli effetti del licenziamento per il lavoratore e la sua famiglia, risponde ai principi che disciplinano la materia la sentenza di merito che con congrua motivazione esclude la lesione irreparabile del rapporto fiduciario e quindi la legittimitą dell'intimato licenziamento in caso di indebita sottrazione da parte di un dipendente di un bene di valore particolarmente tenue, in assenza di precedenti specifici (fattispecie relativa ad addetto di magazzino che si era appropriato di una confezione di pepe del valore commerciale di L. 1800).

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