Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5332 del 13 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della valutazione della gravitā di un fatto addebitato a un dipendente di un istituto di credito quale giusta causa di licenziamento, č ininfluente la circostanza che con la sentenza penale di condanna per il medesimo fatto siano stati riconosciuti al lavoratore i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna, trattandosi di istituti la cui applicazione č rimessa alla valutazione del giudice penale, insuscettibili di autonomo apprezzamento nell'ambito del procedimento disciplinare.

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