(massima n. 1)
La prestazione di altre attività remunerate da parte del lavoratore che fruisce del.trattamento di integrazione salariale, in violazione del divieto di cui all'art. 3 D.L.G.L.T. n. 788/1945, e la stessa falsa dichiarazione resa per ottenere detto beneficio, concretano ipotesi di illecito che incidono sul rapporto previdenziale ma non sono idonee di per sé a ledere situazioni soggettive giuridicamente rilevanti del datore di lavoro. Tali comportamenti del lavoratore — al pari di altri fatti estranei al rapporto di lavoro — possono giustificarne il licenziamento, sempre che si sia verificata nel caso concreto l'effettiva incidenza sul rapporto di lavoro.