Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3915 del 27 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia rileva, oltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 463/1983 (convertito con modificazioni nella L. n. 638/1983), anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo — sussistente nei confronti del datore di lavoro — di sottoporsi al controllo, sanzionabile, in relazione alla gravitā del caso, anche con il licenziamento; il recesso del datore di lavoro non presuppone necessariamente l'esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice disciplinare applicabile, atteso che la predisposizione di una normativa secondaria č richiesta solo per l'esercizio del potere disciplinare con l'adozione di misure conservative, mentre il potere di recedere dal rapporto per giusta causa o giustificato motivo deriva direttamente dalla legge.

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