Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4163 del 1 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In un giudizio di impugnativa di un licenziamento per giusta causa intimato a lavoratore risultato assente a visita domiciliare di controllo, è affetta da vizio di motivazione, rilevante a norma dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., la sentenza di merito che abbia ritenuto insussistente l'obbligo di reperibilità del lavoratore nel primo giorno di assenza, ancorché una disposizione del contratto collettivo stabilisse che il lavoratore è tenuto fin da quel giorno e per tutta la durata della malattia a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in orari prefissati, per l'accertamento del suo stato di salute, atteso che la disposizione contrattuale secondo la quale in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare il certificato medico entro due giorni non può essere interpretata nel senso che la possibilità di accertamento della malattia sia differita fino alla comunicazione della stessa, restando altrimenti priva di significato e rimessa alla volontà elusiva del dipendente la previsione contrattuale relativa all'obbligo di reperibilità. (Fattispecie relativa al C.C.N.L. dei metalmeccanici).

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