Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espletamento di altra attivitā, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia č idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attivitā espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell'inidoneitā dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un'attivitā ludica o lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un aiuto medico, con rapporto di lavoro a tempo parziale, che, pendente un ciclo riabilitativo per l'insorgenza di coxoartrosi post-necrotica, guidava una moto di grossa cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attivitā di direttore sanitario presso altro presidio sanitario).

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